Il Ministro Giuliano Poletti ed il Sottosegretario Luigi Bobba hanno illustrato il 6 agosto 2014, in conferenza stampa, i contenuti del disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore. «Questo tema è per noi costitutivo dell idea stessa di società e di economia», ha sottolineato il sottosegretari.
il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel presentare la normativa (il cui testo integrale è scaricabile cliccando DDL), tiene subito a ribadire che il governo ha scelto di fare questa riforma insieme a quelle del sistema elettorale, della pubblica amministrazione e della giustizia, «perché questo tema è per noi costitutivo dell idea stessa di società e di economia e perché per noi i protagonisti non sono né lo Stato né il mercato, ma i cittadini che si organizzano in comunità»
«Si tratta di un buon testo», ha sottolineato Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, «di cui siamo complessivamente soddisfatti, per l’articolazione e la complessità dell’articolato, che abbraccia tutta la normativa del Terzo Settore e che ha saldi ancoraggi costituzionali, solidaristici e si pone in una prospettiva di riduzione delle diseguaglianze. Siamo anche soddisfatti per l’attenzione che il Ministero del Lavoro ha prestato alle nostre segnalazioni e sottolineature, in particolar modo nell’articolo 2, nel quale vediamo recepite diverse nostre istanze, volte a valorizzare, in un contesto di legalità e trasparenza, il grande portato di utilità sociale, freschezza, vivacità, complessità e innovazione del Terzo Settore Italiano».
Di particolare interesse l’art. 4 sulle imprese sociali, che potrebbe essere di interesse anche per il settore funebre e cimiteriale.
Maggiori elementi per formarsi un aopinione sono rinvenibili nela seguente sintesi:
Il testo del disegno di legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.
Nello specifico, i decreti attuativi dovranno disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale.
Di seguito i principi e criteri direttivi generali.
I decreti legislativi dovranno: riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo. riconoscere e favorire l iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d interesse generale; individuare le finalità non lucrative e le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore; riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti; prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione; definire criteri e vincoli di strumentalità dell attività d impresa rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale; individuare specifiche modalità di verifica e controllo dell attività svolta; disciplinare le modalità e i criteri dell attività volontaria degli aderenti, nonché i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e ai compensi; riorganizzare il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore; Per quanto riguarda l Attività di volontariato e di promozione sociale i decreti legislativi dovranno prevedere: armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia; promozione della cultura del volontariato tra i giovani e valorizzazione delle reti associative di secondo livello e delle diverse esperienze di volontariato; revisione e promozione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi; revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali.
Per quanto riguarda l impresa sociale i decreti legislativi dovranno prevedere: revisione dell attuale disciplina dell attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale; qualificazione dell impresa sociale quale impresa privata a finalità d interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l adozione di modelli di gestione responsabili e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti; ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati; razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale; disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi; possibilità per le imprese private con finalità lucrative e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo; coordinamento della disciplina dell impresa sociale con il regime delle attività d impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per quanto riguarda il Servizio civile universale il disegno di legge delega prevede che i decreti legislativi vadano nella direzione di: istituire un servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione, sviluppo della cultura dell innovazione e della legalità nonché a realizzare una effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli; prevedere un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, anche cittadini dell Unione europea e soggetti ad essi equiparati ovvero stranieri regolarmente soggiornanti o partecipanti ad un programma di volontariato, che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; definire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; coinvolgere gli enti territoriali e gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro; prevedere criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; prevedere un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell Unione europea; riconoscere e valorizzare le competenze acquisite durante l espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo. Infine sono previste norme che disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore. In tal senso i decreti legislativo dovranno: introdurre un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell ente; razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore; rivedere e stabilizzare l istituto della destinazione del 5 per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore.
E prevista l introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinati. prevedere per le imprese sociali: la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; misure fiscali agevolative, volte anche a favorire gli investimenti di capitale; l istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali; promuovere l assegnazione in loro favore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali.