Con la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18/7/2014 n. 3864 si specifica che non vi è obbligo, in caso di concesisone di servizi, di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza
Difatti l’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
Questo almeno finché non verranno modificate le norme del nostro ordinamento a seguito della approvazione dlel direttiva comunitaria sulle concessioni di servizi, anch’essa recentissima.
In base a detta sentenza i costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l’obbligo di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi, che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi.