[Fun.News 2623] Norme sui costi del personale delle municipalizzate e sui debiti delle partecipate

Con 159 voti favorevoli e 112 contrari l’Assemblea del Senato in data 5 giugno 2014 ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1465 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Il testo del ddl passa alla Camera dei deputati e se ne prevede la convesrione in legge in tempi brevissimi.
Noto come bonus Irpef, il decreto prevede, a sostegno della domanda interna, una riduzione del cuneo fiscale per il lavoratori dipendenti e misure per accelerare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Tra le misure fiscali anche la riduzione delle aliquote Irap, l’aumento del prelievo sulle rendite finanziarie e gli impegni del Governo per la riduzione dell’evasione fiscale. Per contenere la spesa pubblica sono previsti tagli ai Ministeri, contributi alla finanza pubblica da parte di enti locali, organi costituzionali e società controllate, la fissazione di un tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
Si richiama l’attenzione, quanto alle norme concernenti le municipalizzate, in particolare sui seguenti articoli:

Articolo 4 – (Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
… omissis …
All articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come (sostituito dall articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1o gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l obbligo di mantenere un li- vello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".


Articolo 31- (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

  2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

  a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

  b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

  c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bisdel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1.La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

    4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all’articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.

    5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Written by:

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.