Con il seguente art. 8 della L.R. Abruzzo approvata in Consiglio regionale il 9 maggio 2014, p.n. 185/4, "LEGGE: Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014 e disposizioni per la produzione e l’utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.", è stata modificata parte della precedente L.R. n. 41/2012 sui requisiti minimi per poter esercitare l’attività funebre.
1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell’art. 35 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
"1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un’auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un’auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;".
La reazione di Feniof e Federcofit è stata decisamente dura ‘Un vero e proprio blitz’ lo hanno definito.
Sinceramente l’aver introdotto l’aggettivo "e funzionale" dopole parole "disponibilità continuativa" non sembra un problema tale da assumere una posizione così dura, anche perché – a nostro avviso – la specificazione non fa che ribadire che il carro funebre deve essere funzionale all’attività funebre (e in genere col carro funebre non si fa la gita al mare …) oltre che a poterne disporre in via continuativa (e già lo si poteva fare, sempre a nostro avviso, con un contratto di leasing). Secondo alcuni altri commenti di stampa l’introduzione della specificazione dovrebbe consentire non solo la disponibilità con titolo di propietà, bensì anche con un contratto di leasing di almeno un autofunebre.
Ma prima vediamo la protesta ‘Con un provvedimento omnibus e a distanza di ben due anni di distanza dal varo del testo in oggetto», denunciano le due federazioni, «si è arrivati al cambiamento delle regole in corsa’. Il tutto è avvenuto il 9 maggio scorso mentre si stavano votando le variazioni della legge in materia sanitaria. All improvviso è stato messo a votazione anche un emendamento, proposto da Nazario Pagano, all articolo 35 inerente l attività funebre.‘Di fatto’, contestano le due federazioni, ‘il Consiglio, con le modifiche apportate, non ha reso più libera la nostra attività, nella falsa convinzione di contrastare le famigerate grandi imprese che opprimono i piccoli operatori ma di fatto permette a quegli operatori, che non sentono neppure l impegno di dotarsi di un idoneo mezzo per eseguire i servizi funebri, di esercitare questa attività arrangiandosi’.
Pertanto il problema per Feniof e Federcofir, che da un pò di tempo sul livello regionale sembrano viaggiare sempre più a braccetto, potrebbe forse essere nel sentirsi scavalcate dalla volontà politica e/o da altre associazioni. E la cosa è ormai nell’aria da tempo, con la perdita di credibilità che le storiche associazioni funebri stanno avendo nei confronti di operatori che sempre più cercano altri interlocutori per poter esprimere le proprie idee.
Il testo normativo risultante è il seguente (anche se si è in attesa della sua pubblicazione nel Bollettino Regionale, perché acquisti efficacia), con riportato in rosso il comma modificato e in grassetto la modifica.
ATTIVITÀ FUNEBRE Art. 35 (Attività funebre)
1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
d) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. I soggetti che intendono svolgere l attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3.
3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti:
a) che l’attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; b) che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un carro funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un carro funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;
2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia;
3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
4) un responsabile della conduzione dell’attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa; per l apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari;
c) che le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall attività di onoranza funebre presentino al Comune la Scia prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l esercente l attività funebre.
4. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l attività funebre hanno l obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza.
5. È vietato l’esercizio di intermediazione nell’attività funebre. L’attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.
7. Il Comune vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre