Negli ultimi mesi vi sono stati diversi provvedimenti legislativi che hanno cambiato nuovamente le norme sui rifiuti speciali per quanto riguarda il sistema informatico di tracciamento dei rifiuti. (SISTRI).
In base al recente decreto Ministro Ambiente n. 126 del 24 aprile 2014, vi sono effetti anche per quanto riguarda il settore della cremazione e dei cimiteri:
1) Se si è nella condizione di rifiuto speciale non pericoloso NON vi è mai obbligo di adesione al SISTRI.
2) NON vi è obbligo di adesione al sistema SISTRI per enti e imprese fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi in crematorio (o più raramente in cimitero), laddove il rifiuto non sia classificato come urbano ma come speciale pericoloso.
3) Vi è OBBLIGO di adesione al SISTRI in caso di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del FIR (Formulario Identificativo del Rifiuto) di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Permane l obbligo di registrazione di carico e scarico, e se si ha il trasporto transfrontaliero NON è da utilizzare il FIR, ma l Allegato VII del Regolamento CEE/UE 1013/2006 per i rifiuti verdi, cioè i non pericolosi.
Se nel crematorio si ha il solo deposito preliminare in attesa della raccolta non vi è obbligo di adesione al SISTRI. Se invece la quantità di rifiuti prodotta o a frequenza di raccolta è tale da rendere necessaria la autorizzazione di stoccaggio, si entra nell obbligo di adesione al SISTRI, indipendentemente dalla dimensione numerica dei dipendenti (art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. Ambiente 126/2014.
Per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani cimiteriali valgono le norme usuali per tutte le regioni ad esclusione della Campania.
In Campania vi è l obbligo per enti e imprese che effettuano raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti urbani (dentro i confini regionali) di aderire al SISTRI.
Se il trasporto di rifiuti urbani (come nella maggior parte dei rifiuti cimiteriali) è destinato fuori della regione Campania resta l obbligo del Sistri per chi li trasporta, perché ciò che conta è il luogo di produzione (art. 5 D.M. 126/2014).
Nello stesso decreto D.M. 126/2014 viene inoltre definito con chiarezza l insieme delle norme da seguire nel caso di attività intermodale.