[Fun.News 2608] Verso nuove norme su importazione di legname

Il Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014 ha approvato (in via preliminare) uno schema di decreto legislativo per l attuazione del Regolamento europeo n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005, relativo all istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, nonché del Regolamento europeo n. 995/2010 del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
L obiettivo principale dell intervento normativo è quello di contrastare l importazione illegale di legname da determinati Paesi terzi; per questo motivo l Unione europea firma con tali Paesi accordi bilaterali di tipo volontario, finalizzati all adozione di licenze verificabili e non falsificabili, tali da garantire la totale legalità e tracciabilità delle transazioni commerciali.
Sul provvedimento verranno acquisiti i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti.. I due regolamenti 2173/2005/Ce e 995/2010/Ce sono noti con come Flegt (Forest Law Enforcement, governance and trade) ed Eutr (European Union Timber Regulation).
Il regolamento del 2005 istituisce un sistema di licenze per le importazioni di legname nell’Unione europea ed è attuato con regolamento 1024/2008/Ce. La licenza Flegt attesta la conformità del legno alle normative vigenti. Il regolamento del 2010 è diretto a operatori e commercianti che trattano legno e derivati provenienti sia da paesi Ue che extra-Ue.
Lo schema di Dlgs attua una disciplina complessa. Disciplina il regime sanzionatorio, individua gli operatori tramite apposito registro e punta a formare i controllori.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.