L’obbligo di pubblicazione su quotidiani di bandi di gara per gli appalti pubblici è terminato, per effetto del Dl 24 aprile 2014, n. 66 in vigore dallo stesso 24 aprile 2014. Il Dl 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" interviene, tra l altro sul Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006), alleggerendo alcuni oneri per le P.a. appaltanti con lo stabilire che i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, sul profilo del committente della stazione appaltante e sul sito web del Ministero delle infrastrutture.
Se il valore dell appalto è inferiore a 500 mila euro, il bando va pubblicato anche sull Albo pretorio on line del Comune interessato.
La pubblicazione in Gazzetta avviene entro il sesto giorno feriale successivo a quello in cui l’ufficio inserzioni del poligrafico dello Stato riceve la documentazione.
Ulteriori informazioni, complementari o aggiuntive a quelle indicate nello stesso Codice appalti avviene solo in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
Con l’occasione si informa che l’8 maggio 2014 il Presidente dell’AVCP ha diffuso un comunicato su "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 – Nuove modalità operative di invio dei dati – Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)", dove si asserisce che che per ridurre il set di informazioni che le stazioni appaltanti dovranno comunicare al Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF), per l inserimento nell istituita Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), l AVCP ha assunto l impegno di trasmettere alla medesima BDAP tutti i dati concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso.
Risulterà tuttavia necessario che i suddetti dati siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono.
L integrazione ove necessaria, dovrà avvenire a cura dei RUP, nel rispetto della tempistica indicata.
Il testo integrale del comunicato del Presidente dell’AVCP è riportato di seguito.
Oggetto: Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 – Nuove modalità operative di invio dei dati – Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)
Premessa
Con la legge n.196/2009 è stata istituita la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica. Il successivo Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato del 26/02/2013 (attuativo dell art.5 del D.Lgs.n.229/2011), ha definito nell Allegato A – il dettaglio delle informazioni da comunicare.
Allo scopo di ridurre gli oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori e di eliminare la duplicazione delle richieste di adempimenti, l AVCP ha stipulato, in data 2 agosto 2013, un protocollo d intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, assumendo l impegno di trasmettere alla BDAP i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali, concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori (opere pubbliche) dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso, per effetto delle disposizioni contenute nell art.7, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006.
In sintesi, il set informativo richiesto dal Ministero dell Economia e delle Finanze R.G.S., che mantiene comunque una propria specifica finalità, viene ad essere significativamente ridotto, in ragione dei dati acquisibili direttamente dall AVCP.
Tuttavia, come specificato anche nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 08/04/2014 n.14, condizione necessaria per evitare di dover procedere ad un ulteriore invio alla BDAP degli elementi informativi già acquisiti dall AVCP, è che i dati dei contratti siano corredati oltre che del CIG anche del Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono.
Pare opportuno, in proposito, rammentare che l obbligatorietà del CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:
- Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
- Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti c) e d), siano cofinanziati da fondi comunitari.
Pertanto, è necessario che i RUP procedano alla verifica, integrazione o rettifica dei dati su SIMOG, nelle modalità e secondo le tempistiche di seguito descritte.
- Nuove modalità operative a decorrere dal 12 maggio 2014
Creazione di un nuovo CIG
A partire dal 12/5/2014 sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.
Al momento dell inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, la mancata indicazione di un CUP (ovvero l indicazione di un CUP non valido) determinerà l impossibilità di acquisire il CIG e/o di perfezionarlo. Nel caso di temporanea impossibilità di verificare la validità del CUP sulla banca dati del CIPE, il CIG verrà comunque rilasciato ma non sarà possibile completarne il perfezionamento/pubblicazione fino ad avvenuta validazione.
Comunicazione delle Schede di Aggiudicazione
A partire dal 12/5/2014, per tutti i CIG creati anteriormente a tale data per i quali non sono stati ancora trasmessi i dati relativi alle aggiudicazioni, in sede di compilazione della Scheda di aggiudicazione sarà obbligatorio indicare uno o più CUP qualora l appalto rientri in una delle fattispecie sopra citate. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. Al momento dell inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l oggetto del progetto.
Per tutte le fattispecie sopra citate, in assenza di validazione dei CUP inseriti, il sistema SIMOG non consentirà di completare la conferma della scheda di aggiudicazione.
- Nuove modalità operative a decorrere dal 14 luglio 2014
Per tutti i contratti per i quali alla data del 12 maggio 2014 risultino già trasmesse le relative schede di aggiudicazione, il RUP dovrà verificare che per le fattispecie per le quali è necessaria l acquisizione del CUP, quest ultimo risulti associato al CIG cui si riferisce, nell ambito del sistema SIMOG. A tal fine, a partire dal 14/07/2014 sul sistema SIMOG sarà disponibile, per tutti i RUP, una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare tutti i CIG di propria competenza relativi agli appalti oggetto di monitoraggio ai sensi del DM 26/2/2013 e s.m.i., con indicazione degli eventuali CUP già riportati. Ciascun RUP dovrà verificare che, in tutti i casi di obbligatorietà del CUP, questo sia stato inserito, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.
Al momento della modifica o dell inserimento di un CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l oggetto del progetto. In assenza di validazione dei CUP inseriti in relazione a ciascun CIG, il sistema SIMOG non acquisirà come valide le nuove informazioni di integrazione CIG-CUP e continuerà a mantenere il CIG nella lista di quelli da integrare.
Si precisa che tale attività dovrà essere svolta da tutti i RUP sul sistema SIMOG, anche per i contratti i cui dati vengono trasmessi all Osservatorio per il tramite delle Sezioni Regionali, e dovrà essere completata entro il 30/08/2014.
Si ribadisce che, laddove nel sistema SIMOG siano presenti entrambe le informazioni relative al CUP ed al CIG, le amministrazioni saranno esonerate dal trasmettere alla BDAP i dati già inviati all Osservatorio; saranno tenute a trasmettere alla BDAP soltanto le informazioni dell Allegato A del DM non inviate o non presenti nel sistema SIMOG.
- Accesso alla BDAP istituita in seno al MEF-RGS
Nel mese di settembre, il MEF renderà disponibile l accesso alla BDAP ad opera delle amministrazioni pubbliche, le quali potranno:
- prendere visione dei dati delle opere pubbliche di propria pertinenza (identificate con il CUP) già trasmessi al SIMOG;
- verificare la presenza e/o la correttezza delle informazioni presenti in BDAP mutuate dal SIMOG e da altre banche dati alimentanti;
- effettuare le integrazioni o le correzioni necessarie esclusivamente sul SIMOG e sulle altre banche dati alimentanti.
Nei casi in cui l associazione CUP-CIG o altre informazioni non siano state integrate neI sistema SIMOG, le amministrazioni dovranno procedere ad un nuovo invio integrale dei dati alla BDAP a partire dal 30/09/2014 entro i successivi 30 giorni (30 settembre-31 ottobre). La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l erogazione del finanziamento dello Stato.
A seguito della rilevazione dei dati da parte del MEF, l Autorità procederà ad un riscontro tra i dati presenti nel sistema SIMOG e quelli trasmessi direttamente alla BDAP dalle amministrazioni, valutando la sussistenza dei presupposti per l avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell articolo 7, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.Il Presidente
Sergio Santoro