Il Governo è intervenuto con il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, in vigore in pari data, precisamente con gli articoli – tra gli altri – 23 e 31 – per riorganizzare il comparto delle aziende municipalizzate. Il compito è stato attribuito al commisssario per la spending review Cottarelli.
Le misure dell’articolo 23 riguardano le aziende speciali, le istituzioni e le società (sia che eroghino servizi pubblici locali che servizi strumentali) controllate dalla pubblica amministrazione (tra cui anche quelle comunali):
– per riorganizzarle in ambiti dimensionali ottimali;
– per efficientarne la gestione anche attraverso meccanismi di comparazione con altri operatori a livello nazionale ed internazionale
– per cessione di rami d’azienda e/o personale ad altre società
La misura ha inoltre l’obiettivo di conseguire rismarmi di spesa pubblica. Di seguito il testo dell’art. 23.
Art. 23 (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 ottobre 2014 predispone un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
Inoltre il Governo è intervenuto pure con l’art. 31 per fornire adeguate risorse finanziarie a copertura dei debiti delle società pubbliche vantati nei confronti degli Enti Locali partecipanti. Una misura che dà ossigeno anche alle partecipate pubbliche che spesso hanno fornito servizi senza avere i pagamenti del dovuto dalla PA partecipante.
Art. 31 (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)
1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno 2014 di 2.000 milioni di euro.
2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1.La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all’articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013.
5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.