[Fun.News 2581] SI al lavoro intermittente nelle pompe funebri

Questo non è un pesce d’aprile per gli impresari funebri!
Negli interpelli nn. 9 e 10 del 25 marzo 2014 il Ministero del Lavoro, in risposta a due distinti quesiti posti dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce chiarimenti sul lavoro intermittente, precisando i casi in cui detta forma di lavoro è consentita alla luce della disciplina vigente, e in particolare della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

La tabella – specificamente richiamata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 2004 emanato in attuazione del D.Lgs. n. 276/2003 – elenca i tipi di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, e a cui dunque è applicabile, in assenza dei requisiti previsti dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, la forma contrattuale in esame.
Con l’interpello n. 9 il CNOCL ha chiesto al Ministero chiarimenti circa la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente per i necrofori e i portantini addetti ai servizi funebri, assimilando dette figure alle categorie degli operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose di cui al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, richiamata dal D.M. 23 ottobre 2004.
Il Ministero ha risposto affermativamente, rilevando che nella categoria di cui al n. 46 della tabella citata rientrano tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi, per cui tali figure possono essere equiparate a quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.
Chi fosse interessato alla visione del parere ministeriale e quindi a leggersi il testo dell’interpello, lo può scaricare da INTERPELLO 9/2014

Per completezza di informazine si specifica che oggetto dell’interpello n. 10 sono invece gli addetti alle attività di call center in bound e/o out bound: il CNOCL chiede se sia possibile utilizzare il contratto intermittente per queste categorie operando un rinvio alle figure degli addetti ai centralini telefonici privati di cui al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
In questo caso il Ministero nega l’equiparazione, rilevando che l attività degli addetti ai centralini telefonici privati consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate.
La prestazione svolta invece dagli operatori di call center, invece, è sicuramente una prestazione più articolata, essendo normalmente collocata nell ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell impresa.
Secondo il Ministero, questa interpretazione sarebbe validata anche dalla previsione di cui all art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, che ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out boundquando si tratta di attività di vendita diretta di beni e di servizi (art. 61, D.Lgs. n. 276/2003).

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