La Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Liguria – con Deliberazione del 5/3/2014 n. 15 ha chiarito un principio che farà tirare un sospiro di sollievo a molti dipendenti di aziende pubbliche. Difatti per le società controllate da enti locali, titolari di affidamento diretto di attività o servizi pubblici, l’Art. 18, comma 2-bis del d.l. 112/2008, come modificato dalla legge di stabilità 2014 – Vincoli di finanza pubblica previsti per l’ente controllante – è da intendersi nel senso che
l’aumento retributivo previsto da CCNL approvato prima dell’entrata in vigore della legge di stabilita’ 2014 va applicato.
Secondo i giudici viene specificato come il significato <<vigente>> identifica norme, disposizioni, consuetudini operanti nel momento di sussistenza di una determinata fattispecie al fine dell applicazione del diritto vivente, a prescindere dal momento di attuazione della relativa fonte, normativa o contrattuale.
sempre secondo i giudici la ratio della disposizione legislativa è quella di salvaguardare i diritti acquisiti all interno di un ulteriore operazione di contenimento della spesa pubblica ormai intrapresa da anni e volta a conseguire gli obiettivi di riduzione del debito fissati dal Governo, che, in linea con gli accordi assunti con le Autorità europee, ha esteso alle società partecipate un divieto di contenuto analogo a quello già previsto per gli enti locali al fine di perfezionare, completandola, l opera di congelamento della dinamica retributiva del pubblico impiego, cristallizzando così le spese di personale.
Pertanto, le società controllate da enti territoriali e dagli stessi destinatari di affidamenti diretti devono erogare ai propri dipendenti gli aumenti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale di appartenenza approvato in data precedente all entrata in vigore della legge di stabilità 2014.