[Fun.News 2570] Slitta l’obbligo di cessione di partecipazioni societarie pubbliche non necessarie alle finalità istituzionali dei Comuni

Il Governo ha emanato un decreto legge che ha, tra l’altro, differito al 31 dicembre 2014 il termine per la dismissione delle partecipazioni "vietate" di cui all’art. 1, comma 569 Legge di stabilità 2014, inizialmente previsto per il 30 aprile 2014 e ora differito al 31 dicembre 2014.
Il comma 569 spostava il termine, di cui all art. 3, comma 29, della legge n. 244 del 2007, per la cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. partecipante.

Tale termine, scaduto il 1° gennaio 2011, inizialmente prolungato di quattro mesi, ora è stato ulteriormente prolungato al 31 dicembre 2014, decorsi il quale la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.
Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso (art. 2437-ter, comma 2 cc.).

Il differimento ulteriore di termini è statao attuato con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 2 Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:
a) … omissis …
b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
… omissis .
..

Per completezza si riporta il testo dell’art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007 e quello  del comma 569 L. 147/2013.

Art. 3, commi da 27 a 29, della L. 244/2007
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. (comma così modificato dall’art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, poi dall’art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009)

27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell economia e delle finanze, che esercita i diritti dell azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. (comma introdotto dall’art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009)

28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti. (comma così modificato dall’art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009) 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. (comma introdotto dall’art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009)

29. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.

Comma 569 L. 147/2013

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

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