[Fun.News 2567] Il Milleproroghe è legge e con qualche novità

La L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha convertito il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, concernente proroghe di alcuni termini.
Tra queste si segnalano:
a) il differimento al 30 giugno 2014 delle disposizioni concernenti i pagamenti elettronici (POS) per le pubbliche amministrazioni, soggetti inseriti nell’apposito elenco ISTAT come inserti nel conto economico consolidato, e gestori di servizi pubblici nei rapporti con l’utenza;
b) il differimento al 1° luglio 2014 del termine sulle modalità di acquisizione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 6-bis, comma 1 del Codice dei contratti;
c) infine, l’art. 13 introduce una deroga alle disposizioni dell’art. 34, comma 21 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221), disposizione che si riporta testualmente, indicando con sottolineatura i cambiamenti apportati nel passaggio parlamentare
:

Articolo 13. (Termini in materia di servizi pubblici locali)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente responsabile dell’affidamento ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

L’articolo 13 del D.L. 150/2013 allunga così i tempi entro i quali il comparto si sarebbe dovuto adeguare all’ultima disciplina in ordine temporale dettata da un altro decreto-legge, il d.l. 179/2012. Questa fonte normativa costituisce l’ultimo atto del succedersi delle diverse discipline che, nel corso della XVI legislatura, hanno caratterizzato il settore dei servizi pubblici locali. In questa materia vi sono stati infatti diversi interventi normativi, nella cui successione temporale si sono inserite sia un’abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d’urgenza, a aprtire dall’art. 23 bis del D.L. 112/2008, fino all’art. 34 del D.L. 179/2012.

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