La delega fiscale al Governo è stata definitivamente approvata dal Parlamento ed è legge.
Con 309 voti a favore, 99 astenuti e zero contrari, dalla Camera è arrivato il sì definitivo alla riforma del fisco, che contiene, al proprio interno, anche le nuove, attesissime disposizioni per il catasto. Adesso il Governo avrà un anno di tempo per cambiare il fisco italiano.
Nell esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta in esame, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico. Quanto alla procedura per l emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Le norme sono particolarmente attese dal settore funebre e cimiteriale italiano in quanto sono possibili sia variazioni del regime IVA (attualmente esente per le onoranze funebri, ad aliquota ridotta per le costruzioni e concessioni cimiteriali, ad aliquota piena per le operazioni cimiteriali, la cremazione se gestite da terzi rispetto al Comune).
E inoltre sono attese decisioni in merito al metodo e al tetto di detraibilità ai fini IRPEF delle spese funebri.
Di seguito si riportano i due articoli di maggiore interesse per il settore funerario.
Art. 4. (Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme che prevedano, coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull’efficacia di singole misure agevolative, eventualmente prevedendo l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, la quale potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali.
2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’istruzione, nonché dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l’attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui all’articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell’istituto della destinazione dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
3…. omissis …
Art. 13. (Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: Identico.
a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.
2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;
c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.
E’ quindi fondamentale seguire l’evolversi di detta delega fiscale.