Il Tar Puglia di Bari ha sospeso l’efficacia degli atti, con propria ordinanza relativa ad un ricorso del 2014, proposto da Associazione XXI Secolo, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Cooperativa 3ª Cappella San Francesco, Associazione Arma Aeronautica, Cooperativa 6 Marzo, Cooperativa Esperia, Cooperativa il Gabbiano, Cooperativa San Pio X e Cooperativa La Sapienza, contro il Comune di Foggia, nei confronti di Progetto Finanza di Capitanata S.r.l., per l annullamento, previa sospensione dell efficacia, della determinazione dirigenziale del Comune di Foggia per l‘avvio dele procedure per la gestione attraverso un project financing cimiteriale. In giudizio si erano costituiti il Comune di Foggia e Progetto Finanza di Capitanata S.r.l.; la parte ricorrente aveva presentato in via incidentale domanda di sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato.
Dopo la sospensione degli atti impugnati, è stata fissata l udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 per la trattazione di merito del ricorso.
Le motivazioni dell’ordinanza sono particolarmente interessanti e di seguito si riportano per esteso:
(&) Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase e fermo restando che le questioni in esame saranno adeguatamente approfondite nella sede più appropriata del merito che ricorra una favorevole prognosi sulla sussistenza del fumus, atteso che l impugnato provvedimento non appare prima facie conforme ai canoni di logicità e ragionevolezza, sia nella parte in cui sembra far gravare, in toto (anziché pro quota), sui nuovi assegnatari, costi e addebiti che riguardano la gestione dell intera area cimiteriale, sia nella parte in cui include, nel calcolo effettuato ai fini della determinazione della tariffa, i costi di manutenzione relativi all intero arco temporale di novantanove anni, sia nella parte in cui prevede l applicazione dell IVA a fronte della concessione di aree cimiteriali, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l istanza cautelare e per l effetto sospende gli atti impugnati
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L’ordinanza, se poi si confermerà nella sentenza al momento opportuno, lascia intravvedere che la gestione delle speolture passate non può gravare in toto sulle sepolture più recenti, mettendo in evidenza il problema che da anni assilla i gestori cimiteriali e cioé la mancanza di risosrse accantonate in passato per garantire future manutenzioni e gestione del cimitero.
Su questo aspetto, come su altri temi, si è sviluppato un seminario, organizzato da EuroAct srl a Milano il 20 febbraio u.s., che ha analizzato i criteri contabili per rappresentare costi e ricavi cimiteriali, alla luce dei principi contabili OIC 16 e 18 e dell’IFRIC 12.