Il Senato ha approvato il 29 gennaio 2014 il disegno di legge di conversione del Dl 150/2013 recante la proroga di termini legislativi.
Si segnala che il legislatore, rendendosi conto della dimenticanza, ha modificato l’art. 13 comma 1 del DL 150/2013, cosiddetto milleproroghe, nel senso di renderlo applicabile non solo ai servizi a rilevanza economica a rete gestiti in ATO, ma anche agli altri senza ATO (facendo rientrare così nella previsione anche i servizi del settore funerario, oltre ad altri).
Il legislatore ha inoltre chiarito che la proroga al gestore gà operante, pur sempre entro il 2014, vale solo nel caso in cui la procedura di affidamento sia stata già avviata con la pubblicazione della relazione di cui al comma 20 dell’art. 34 DL 179/2012 e smi.
A questo punto, per effetto del nuovo testo del comma 1 dell’art. 13, leggendolo in maniera coordinata con il comma successivo, si determina che:
I poteri sostitutivi del Prefetto intervengono in uno dei 2 distinti seguenti casi:
a) mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ATO
b) mancata deliberazione dell’affidamento
entro il 30 giugno 2014.
Il Prefetto ha tempo per provvedere al perfezionamento delle procedure di affidamento entro il 31/12/2014.
E quindi il milleproroghe consente altri 6 mesi nel 2014, per adottare la relazione di cui al comma 20 del DL 179/2012 e smi..
Di seguito il testo variato. Per la conversione in legge del DL 150/2013 si attende ora la lettura conclusiva della Camera.
Estratto del testo del DL 150/2013, approvato al Senato in 1^ lettura, il 29/1/2014. (in grassetto le modifiche) |
Articolo 13. (Termini in materia di servizi pubblici locali) 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente responsabile dell’affidamento ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221. |