Negli ultimi anni si è consolidata giurisprudenza sia di TAR che di Consiglio di Stato dapprima favorevole alla classificazione della illuminazione elettrica votiva a rete (interna la cimitero) come servizio pubblico locale (avente natura industriale), poi con la mutata classificazione, per opera della legge in servizio pubblico locale avente rilevanza economica. Il contendere è stato per anni tra coloro che la volevano considerare soggetta a concessione di lavori pubblici, con ciò che ne consegue, e quelli che invece vedevano la prevalenza delle caratteristiche del pubblico servizio offerto all utenza.
La classificazione comporta che ora valgono per la illuminazione elettrica votiva le norme circa gli affidamenti dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e quindi, ordinariamente:
a mezzo gara (ora chiamata affidamento di SPL), società mista come con PPPI (cioè gara a doppio oggetto per scelta del socio privato e della componente di attività ad esso riservata), società in house.
La gestione in economia diretta comunale era tollerata quando era già svolta dall E.L., ma quando lo stesso decideva di cambiare forma di gestione avrebbe dovuto scegliere tra e forme attualmente previste e, a maggior ragione , in caso di cessazione di concessione di servizio già esistente.
E con l art. 34 comma 26 della L. 221/2012, che in modo alquanto bizzarro, saldandosi interessi diversi, viene specificato che il servizio di illuminazione elettrica votiva poteva essere affidato a gara seguendo l art. 30 del Codice degli appalti o col ricorso alle forme di cui all art. 143 dello stesso Codice degli Appalti (sostanzialmente spese in economia). In altri termini veniva ammessa esplicitamente la possibilità di gestione comunale diretta ed esclusa la gestione in house. Diversi commentari hanno subito storto il naso, in quanto la norma è scritta coi piedi e non si capisce come possa essere ammessa la sola gestione diretta comunale e non la stessa gestione ma svolta con un soggetto dedicato, interamente pubblico e soggetto alle stesse regole del Comune in quanto a poteri decisori, tra l altro specificatamente previsto dalla normativa europea (sentenza Teckal Corte di Giustizia Ue).
Cominciano però ad intervenire sentenze che chiariscono l ambito applicativo della normativa ora vigente. L ultima, ben commentata in Circolare Federutility SEFIT 3966/AG del 15/1/2014, è la pronuncia del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. 2^, sent. n. 1132 del 14 dicembre 2013, nell affrontare la situazione di una concessione del servizio d illuminazione elettrica votiva risalente al 1983, avvenuta con trattativa privata ed oggetto (1989) di proroga fino al 30 dicembre 2020, rispetto a cui era intervenuta comunicazione di cessazione del rapporto di concessione, con effetto dal 31 dicembre 2010, in applicazione dell art. 23-bis, comma 8 D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133, all epoca vigente.
Ebbene il TAR per quanto riguarda la natura del servizio d illuminazione votiva, rilevante sotto il profilo del rapporto di concessione, ribadisce il principio per cui siano considerabili servizi privi di rilevanza economica quelli resi, agli utenti, in termini di mera erogazione, senza richiedere organizzazione d impresa, mentre l illuminazione elettrica votiva è riconducibile ai servizi (pubblici locali) a rilevanza economica, restando a questo ultimo fine non rilevante l eventuale modesta misura di utile che consegua dall esercizio del servizio. Inoltre il TARafferma che le modifiche intervenute al D.M. (Interno) 31 dicembre 1983 sono ininfluenti, ma, soprattutto, considera come le disposizioni dell art. 34, commi da 20 a 27 D.L. 27 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, non abbiano natura ricognitiva, quanto innovativa, con ciò riconducendo l attività dell illuminazione elettrica votiva nell ambito delle attività per le quali è necessario procedere alla ricognizione comunale entro (allora) il 31/12/2013. Ricognizione che, se non svolta determina la cessazione delle concessioni di servizio di illuminazione elettrica votiva affidate con criteri non congruenti con la normativa europea.