Ha quasi dell’incredibile quanto accaduto in Abruzzo sul finire dello scorso anno.
Una legge, approvata qualche giorno prima con l’evidente forzatura lobbistica di una parte dell’imprenditoria funebre privata, è stata modificata nel giro di qualche giorno, dopo la sollevazione di un’altra parte di imprese funebri.
E sarebbe istruttivo andarsi a leggere le dichiarazioni pubbliche di chi se ne è attribuito il merito. E poi quelle, altrettanto pubbliche, di chi lo ha bacchettato!
In calce viene riportato il testo vigente, dopo le ultime modifiche.
Purtroppo non ci stanchiamo di ripetere che, col passaggio di talune competenze alle Regioni, il sistema normativo si è fatto sempre più permeabile a spinte ed ad interessi economici e corporativi, spesso non adeguatamente bilanciati dagli interessi della collettività, dei consumatori o della stessa Pubblica Amministrazione, che guarda sbigottita questi assalti alla diligenza, che ormai si registrano in diverse parti del Paese, dimostrando come sia sempre più necessaria una nuova normativa nazionale di settore costruita non tanto sulle spinte di questa o quella corporazione, ma avendo presenti le necessità dei fruitori dei servizi, accanto a quelle dei fornitori, come dei controllori.
Quel che veramente importa è la costruzione di una politica di settore capace di essere definita come tale e non una serie di favori fatti a questo o a quello!
La normativa abruzzese è presente, nella sua evoluzione storica, anche sul sito www.euroact.net, nell’Apposita AREA Norme Regionali
Testo vigente (in vigore dal 28/12/2013) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 51 “Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, come poi variata con decorrenza in pari data da L.R. 18 dicembre 2013, n. 54
Art. 1 (Modifica all’art. 6 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 10, dell’articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “e che adotta le dovute misure organizzative interne.”.
Art. 2 (Sostituzione dell’art. 23 della L.R. 41/2012) 1. L’art. 23 della L.R. 41/2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 (Diritto di sepoltura) 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
d) I nati morti e i prodotti del concepimento;
e) I resti mortali delle persone sopra elencate.”.
Art. 3 (Modifica all’art. 29 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole “medico necroscopo” sono aggiunte le parole “nel luogo di osservazione, dopo l’accertamento di morte.”.
Art. 4 (Modifiche all’art. 35 della L.R. 41/2012)
1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole “disponibilità continuativa” è inserita la seguente “e funzionale”. Dopo le parole “carro funebre” sono inserite le seguenti “in proprietà o contratto di leasing”.
2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro”.
3. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “per ogni singola sede;”.
4. Al comma 7, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l’esercizio dell’attività funebre.”.
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Note all’art. 4: Il comma 2, nelle more dell’entrata in vigore della presente legge, è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 54, anch’essa entrata in vigore il 28/12/2013.
Il testo originario era così formulato:
“2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell’articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.”.
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Art. 5 (Modifica all’art. 41 della L.R. 41/2012)
1. Al comma 1, dell’articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole “entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
Art. 6 (Modifiche all’art. 41 bis della L.R. 41/2012)
1. Al comma 1, dell’articolo 41-bis, dopo le parole “della presente legge” sono aggiunte, in fine, le parole: “comprensivi della modulistica necessaria per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’articolo 35”.
Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.