[Fun.News 2533] Proogati di poco i termini sulla gestione dei servizi pubblici locali, ma in difetto si applicano i poteri sostitutivi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304 il c.d. decreto milleproroghe 2013 (Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150) recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Tra questi termini ve ne sono anche che riguardano i servizi pubblici locali. Di essi si occupa l’Art. 13, che di seguito si riporta per esteso:

Art. 13 – Termini in materia di servizi pubblici locali
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita’ del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia’ avviato le procedure di affidamento, il servizio e’ espletato dal gestore o dai gestori gia’ operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

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