Con sentenza della Corte Costituzionale del 2/12/2013 n. 285, si è intervenuto sulla delicata materia del riparto di competenze legislative in materia di gestione dei rifiuti e in senso lato per la tutela dell’ambiente. E’ importante estrapolare la seguente massima, rispetto al contesto della sentenza, perché ha effetti anche per quanto concerne la materia cimiteriale e di cremazione. Difatti la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” riservata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato.
In questo ambito, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente, anche se le Regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente. Al contempo, i poteri regionali non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio.
Per dirla quindi semplice, le norme sui rifiuti cimiteriali e di cremazione non possono essere derogate da una regione, ma semmai ampliate con criteri di tutela più ampi. Ne discende che i contenuti riguardanti i servizi funerari del DPR 254/2003 sono validi per l’intero territorio nazionale, pur potendo essere (motivatamente) resi ancor più pregnanti in particolari contesti. In particolare resta però totalmente scoperta la questione stabilita con legge statale e mai attuata dell’art. 8 della legge 30 marzo 2001, sulle caratteristiche (anche ai fini del controllo delle emissioni e quindi per la tutela dell’ambiente) degli impianti di cremazione e delle bare che vi si bruciano. E’ vero che i lavori del comitato norme dell’UNI in materia di bare sono ormai in dirittura d’arrivo, ma a quando avremo tali specificazioni che, indirettamente possono dare una mano per definire standards tecnici di bare anche destinate a cremazione, dovranno poi essere recepiti nel famoso decreto interministeriale di cui all’articolo 8 della citata L. 130/2001