La dispersione delle ceneri in un canale (nella fattispecie di bonifica) è equiparabile a dispersione di ceneri in fiume, lago o altro specchio acqueo e questo in quanto il canale appartiene, come gli altri specchi acquei, al demanio pubblico. Pertanto non è necessario acquisire, prima della dispersione delle ceneri in un canale, il consenso del proprietario/usuario, che invece è previsto per lo spargimento delle ceneri in area privata . Per procedere alla dispersione delle ceneri nel canale è necessario e sufficiente disporre dell’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, per le Regioni che l’hanno attuata e ovviamente dell’autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria dal luogo di partenza a quello di dispersione. Si rammenta che tra le condizioni per la dispersione è necessario che questa avvenga in tratto libero da manufatti e da natanti. In talune regioni è anche richiesta una certa distanza minima dalla riva per la dispersione in fiume. In tal caso, vale per analogia, tale distanza minima anche nel caso di canale.