La sez. regionale della Corte dei Conti dellaEmilia Romagna è recentemente intervenuta con un proprio pronunciamento (Deliberazione 20/11/2013 n. 274/PAR ) sull’obbligo o meno di dismissione di quote societarie possedute da Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, confermando tale obbligo per società in perdita, specificando inoltre che la data del 30 settembre 2013, quale termine ultimo, è da considerarsi perentoria e che non è consentito trasformare la società in altro organismo quale una fondazione. Di seguito se ne riporta la massima:
L articolo 14, comma 32, d.l. cit. dispone che i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono costituire società e devono mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero ne cedono le partecipazioni entro il 30 settembre 2013. A seguito delle modifiche introdotte al testo originario della disposizione in esame dall articolo 1, comma 117, l. 13 dicembre 2010, n. 220, l obbligo di dismissione non sussiste qualora la società partecipata: a) abbia, al 30 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, b) non abbia subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbia subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dall obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
Il termine entro il quale procedere alla liquidazione o cessione delle partecipazioni in società che non presentavano le suddette caratteristiche è, a tutt oggi, fissato al 30 settembre 2013.
In relazione alla possibilità di trasformare la società partecipata dal Comune istante, per la quale sussistono i presupposti per la sua dismissione ex art. 14, comma 32, d.l. 78/2010, in una fondazione per evitare la sua messa in liquidazione, si rileva che tale operazione si porrebbe, qualora posta in essere dall Ente, in evidente contrasto con l articolo 9, comma 6, d.l. 95/2012 (cd. decreto spending review ) ai sensi del quale è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell articolo 118, della Costituzione . Si rileva, altresì, che il successivo comma 7 del medesimo articolo sopra citato fa salva la disposizione contenuta nell articolo 14, comma 32, d.l. 78/2010.
In conclusione, la Sezione ritiene che l adempimento dell obbligo di dismissione da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti di società partecipate che non ricadano nelle fattispecie escluse dal predetto obbligo non può essere superato mediante la trasformazione della società partecipata in un organismo, avente sempre natura privatistica, ma non societaria, stante il divieto ex art. 9, comma 6, d.l. 95/2012.