Ormai non passa giorno che non sia pubblicata sulla stampa la notizia di una qualche ruberia dentro i cimiteri. Furti di vasi, di statue in materiale pregiato, di grondaie e pluviali di rame, addirittura lettere di bronzo, talvolta di fili elettrici. Sono una piaga peggio di quelli dei furti alle linee elettriche e dalle centraline delle linee ferroviarie. Qui il danno è oltre che economico morale a famiglie di persone che hanno perso un proprio caro . A questa tipologia di furti se commesse nei confronti della infrastruttura cimiteriale vanno applicate le aggravanti di cui all’art. 625 del codice penale (commessi su una infrastruttura di servizio pubblico). Ma dalla lettura della norma sembrano escluse le parti private presenti dentro i cimiteri (e cioé i vasi, le suppellettili, le grondaie e le statue delle tombe). Il legislatore dovrebbe intervenire in merito a tutela di persone in stato di particolare fragilità!
E’ recente una informativa della federutility SEFIT, che facendo il punto sulla situazione, afferma:
” …costituiscano circostanze aggravanti del reato di furto, alla luce dell’art. 625, comma 1, n. 7), nonche’, a certe condizioni, anche n. 7-bis) C. P. Nell’ipotesi considerata dal n. 7-bis), si determinerebbe altresi’ la condizione per l’arresto obbligatorio in caso di flagranza (che, a stretto rigore, consentirebbe l’applicazione dell’art. 383 C.P.P. ipotesi che richiederebbe approfondimenti operativi, anche di procedura). In particolare il n. 7) considera il furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, dove i caratteri di “pubblico servizio”, “pubblica utilita'” e destinazione a “reverenza” sono inequivoci per i cimiteri. Per inciso, quest’ultima opera anche rispetto a furti commessi su sepolcri privati nei cimiteri. Tale aggravante si riflette anche sul reato di ricettazione.”