La legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013, è stata accompagnata da una circolare del Ministero dell’Ambiente (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013). La nuova circolare è relativa all’applicazione dell’articolo 11 del Dl 101/2013, ed aggiornata alle novità introdotte dalla legge di conversione, che va a sostituire la nota esplicativa pubblicata dallo stesso Dicastero il 1° ottobre 2013. Le novazioni normative riguardano la conferma della partenza del Sistri, la proroga fino al 1° agosto 2014 del “periodo binario” e l’inclusione di nuovi soggetti obbligati.
Per il dettaglio delle novità si rimanda alla precedente Fun.News 2504. Invece chi intendesse approfondire i contenuti della circolare ministeriale può scaricarla cliccando [Circolare 1]. Di seguito il Sommario :
1. Premessa quadro generale.
2. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.
3. Termini di inizio dell operatività del SISTRI.
4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI.
5. Regime transitorio e sanzioni.
6. Adesione volontaria al SISTRI.
7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.
8. Tavolo tecnico
La circolare 31 ottobre 2013 del MinAmbiente precisa, tra l’altro, che per tutti gli autoproduttori (cioé i produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi) iscritti all Albo (non solo ai sensi dell articolo 212, comma 8) il Sistri scatterà il 3 marzo 2013, così come per le attività di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) dei rifiuti speciali pericolosi, qualora effettuata dai produttori stessi all’interno del luogo di produzione. Utili anche le specificazioni della circolare sulle modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti e non iscritti al Sistri, indicate al punto 4 della circolare, che dovranno essere seguite da produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, trasportatori e impianti fino al 3 marzo 2014.