[Fun.News 2504] In sede di conversione in legge del DL 101/2013 ricambia il SISTRI

L’articolo 11 del DL 101/2013, che riguarda il SISTRI, ha avuto vita travagliata, passando dalla prima stesura governativa, per poi essere emendato in prima lettura del DL al Senato, quindi in seconda lettura alla Camera, tanto che poi si è reso necessario (e non solo per questo articolo) un secondo passaggio (definitivo) al Senato perché si avesse la legge di conversione in legge 125/2013 (già in vigore).

Con la modifica della disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono stati ridotti i soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissate le norme per la specificazione dei soggetti e l’individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (comma 1).
La Camera dei deputati ha modificato tale comma, inserendo fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dall’impresa che effettua il successivo trasporto. Sarà il Ministero Ambiente a definire con decreto attuativo le modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale.
Il comma 2, già modificato dal Senato, fissava il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per:
– gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
– gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Tale comma 2 è stato modificato presso la Camera dei deputati, al fine di prevederne l’applicazione ai rifiuti che abbiano oltre alla caratteristica della pericolosità anche quella della specialità. Con un’ulteriore modifica si è inoltre disposto che, con decreto del Ministro dell’ambiente, si disciplini la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori internazionali.

Il decreto-legge, nel testo derivante dalla modifiche apportate dal Senato, dettava all’articolo 11, comma 3-bis, norme per l’applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, il testo del comma 3-bis è stato sostituito da un nuovo testo, ove si dispone che, per dieci mesi a partire dal 1 ottobre 2013, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all’articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi – nel testo previgente e con le relative sanzioni – gli articoli 188, 189, 190 e 193(riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo.
Si demanda, inoltre, al decreto del Ministro dell’ambiente la modifica e l’integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti. La Camera dei deputati ha modificato in più punti i commi 7 e 8 – ove si dispone che con decreto del Ministro dell’ambiente si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – al fine di abbinare il concetto di semplificazione con quello di ottimizzazione. Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati dopo il comma
12, sono stati introdotti i commi da 12-bis a 12-quinquies, nonché il comma 13.
Il comma 12-bis interviene sull’articolo 190 che Codice dell’ambiente – che disciplina la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per coloro che non aderiscono al SISTRI – introducendo nuove e più articolate disposizioni, anche in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo in esame.
Il nuovo comma 1 dell’articolo 190 obbliga alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;
b) gli altri detentori di rifiuti nelle attività raccolta trasporto trattamento, recupero e smaltimento;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Il nuovo comma 1-bis esclude dall’obbligo della tenuta dei registri:
a) coloro che aderiscono volontariamente al SISTRI;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi ef ettuate dai produttori iniziali.
Il nuovo comma 1-quater stabilisce, in relazione alle varie categorie di soggetti tenuti alla compilazione dei registri di carico e scarico di rifiuti, i tempi per l’effettuazione delle relative annotazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi, prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento .

Il comma 12-ter interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque. Il comma 12-quater estende le disposizioni sulle le modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall’articolo 193 del Codice ambientale – che attualmente riguarda le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all art. 212, comma 8, del Codice ambientale – a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

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