Simpaticamente si potrebbe dire: TASI e paga! ma cosa si paga? La TASI è un acronimo che corrisponde al pagamento al Comune dei cosiddetti servizi indivisibili. La normativa che riguarda la TASI, che è come la TARI componente del TRISE, è contenuta negli articoli dal 19 in avanti del DDL stabilità 2014, al momento in discussione al Senato (AS 1120).
La TRISE (tributo rifiuti e servizi) dal 2014 sostituirà la Tares. La componente del Trise chiamata a coprire il servizio rifiuti viene chiamata TARI (Tariffa rifiuti) e sarà dovuta da chi possiede, occupa o detiene un immobile suscettibile di produrre rifiuti. TARI sarà commisurata alla superficie calpestabile dell’immobile. I Comuni potranno, in alternativa al calcolo per metro quadro, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. L’altra componente della TRISE è la TASI (Tariffa servizi indivisibili), sulla quale sarà opportuno tornare in quanto potrebbe avere effetti diretti per quanto concerne i servizi necroscopici e cimiteriali.
Del testo dell’AS 1120, riportiamo un estratto dell’art. 22, con l’avvertenza che potrebbe cambiare in corso di discussione del provvedimento :
Art. 22
(Disciplina generale del TRISE)1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione del TRISE, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
… omissisis …
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
…. omissis ….
Orbene, come anche evidenziato e richiesto recentemente in occasione di SEFITDIECI 2013, il forum dei servizi funerari pubblici, parte dei servizi cimiteriali è proprio un servizio indivisibile. Difatti non si paga il biglietto per entrare come frequentatore del cimitero, cimitero nel quale si conserva la memoria storica di una collettività. Cimiteri quindi che hanno una componente di servizi indivisibili alla stessa stregua dei servizi di illuminazione pubblica, la tenuta dei parchi e giardini, ecc. A ben vedere potrebbero rientrare in questa categoria le spese (o meglio parte di esse, cioé quelle non individuabili come servizio a domanda individuale) della funzione “Servizio necroscopico e cimiteriale”, di cui alla voce X Funzioni nel settore sociale. E il problema sta proprio nella identificazione analitica di tale componente.