Stravolto nel passaggio parlamentare il testo del DL 101/2013, soprattutto per quanto riguarda l’Art. 3 commi da 2 a 7, che vengono stralciati e in parte rinviati ad altro provvedimento. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31/10/2013 ed è la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
Nel passaggio parlamentare vengono introdotti affinamenti del comma 11 dell’Art. 2 e soprattutto i commi 7-bis e 7 ter dell’Art. 3, nonché ex novo l’Art. 3-bis.
Si ricorda che nell’Area News, all’interno del portale www.euroact.net è possibile leggere notizie aggiornate sulla evoluzione di tali normative. Di seguito una loro breve sintesi:
Il comma 11 dell’Art. 2 prevede l’estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate) dell’obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al Ministro dell’economia e finanze il costo annuo del personale utilizzato. Il comma 7-bis, introdotto nel corso dellesame al Senato, concerne i benefici economici spettanti ai dirigenti di società quotate e non quotate – a controllo pubblico diretto o indiretto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro. Il comma 7-ter introdotto alla Camera stabilisce che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dellincarico dirigenziale. Al riguardo, posto che il secondo periodo prevede espressamente la sospensione del trattamento previdenziale in godimento, allorché si sia in presenza di società in utile, durante il periodo di eventuale ulteriore incarico dirigenziale affidato all’ex dipendente, le società potrebbero andare incontro a rischi di contenziosi. Larticolo 3 bis (inserito dal Senato in prima lettura) consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione – con riduzione del prezzo – dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati (direttamente o indirettamente), con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. La Camera dei deputati ha introdotto l’inciso, secondo cui sono esclusi dalla revisione i contratti di servizio stipulati con società, le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società loro controllate.
TESTI FINALI
Articolo 2 comma 11
11. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
“3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.”.
Articolo 3
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell’incarico dirigenziale”.
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Art. 3-bis. — (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio). — 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi”.
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“Art. 12-bis. — (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3″.