[Fun.News 2498] Il 28 novembre 2013 cessa il periodo transitorio per le imprese funebri venete

Ai sensi dell’art. 54, comma 4 della L.R. Veneto 18/2010, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle disposizioni di cui al D.G.R. 1807 del 8/11/2011, Allegato A, le imprese funebri che allla data del 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2010) esercitavano l’attività funebre di cui all’art. 5 della L.R. 18/2010, dovevano adeguarsi ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente. Ora è sufficiente una SCIA, per effetto della normativa statale successivamente intervenuta. Pertanto il limite ultimo per mettersi in regola è il 28 novembre 2013. Le norme venete in materia funbre, come anche quelle cimiteriali, saranno oggetto di specifico approfondimento in una giornata di studio che si terrà a Schio il 15 novembre 2013. La giornata (maggiori informazioni su come partecipare sono reperibili cliccando [info]) consentirà pure di focalizzare le strumentazioni regolamentari comunali più adeguate e di valuatre gli strumenti sanzionatori per imprese funebri inadempienti.

Di seguito l’art. 54 citato:

Art. 54 Regime transitorio
1. Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all?articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all?entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d?obbligo la separazione societaria con proprietà di- verse, da attuare entro dodici mesi dall?entrata in vigore della presente legge, fatta salva l?eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.
3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regio- nali di cui all?articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all’articolo 48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non di- versamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ‘Approvazione del regolamento di polizia mortuaria’ e successive modificazioni.

Cogliamo l’occasione per elencare, di seguito, le norme vigenti in Veneto, tratte dalal banca dati sulle normative funerarie regionali di www.euroact.net

Leggi Regionali:

  • L.R. 23/11/2012, n. 43 (art. 10) – Modifiche all’art. 8, co. 1 e 1 bis della l.r. 16/8/2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni …
  • L.R. 11/11/2011, n. 21 – Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”, in materia di deroghe per i comuni montani
  • L.R. 04/03/2010, n. 18 – Norme in materia funeraria
  • L.R. 25/09/2009, n. 24 – Istituzione del registro comunale per la cremazione [abrogata dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 che ne ha ripreso i contenuti]
  • L.R. 23/04/2004, n. 11 (art. 41) – Norme per il governo del territorio

Deliberazioni Giunta Regionale:

  • Deliberazione Giunta Regionale 08/11/2011, n. 1807 – Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”. Definizione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2
  • Deliberazione Giunta Regionale 27/07/2010, n. 1909 – Legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”. Linee guida di prima applicazione
  • Deliberazione Giunta Regionale 03/07/2007, n. 2051 – Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex art. 105 D.P.R. 285/90. Revisione ed integrazione della D.G.R n. 1533 del 14 giugno 2002
  • Deliberazione Giunta Regionale 07/02/2006, n. 243 – Linee guida per una regolamentazione uniforme dell’igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell’accordo in materia di benessere degli animali da …
  • Deliberazione Giunta Regionale 14/06/2002, n. 1533 – D.P.C.M. 26/5/2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari
  • Deliberazione Giunta Regionale 14/06/2002, n. 1534 – Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Disposizione applicative inerenti alle autorizzazioni

Altro:

  • Nota Giunta Regionale 28/05/2010, Prot. n. 300978/40.03 – Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Norme in materia funeraria). Art. 23 (Autorizzazione al trasporto funebre). Interpretazione
  • Nota Giunta Regionale 16/11/2005, Prot. n. 780053/51.00.00.23.00 – Legge 30 marzo 2001 n. 130, disposizioni in materia di cremazione: possibilità di affidamento a familiare dell’urna cineraria

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