[Fun.News 2494] Alla Camera la conversione in legge del DL 101/2013. Analisi ragionata delle innovazioni

La conversione in legge del DL 101/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” prosegue il suo iter alla Camera dopo l’approvazione in prima lettura al Senato. Ora il provvedimento AC 1682 è in sede referente alle commissioni I e XI della Camera, congiuntamente. Il testo deve essere convertito in via definitiva al massimo entro il 30 ottobre 2013. La discussione in Assemblea inizia martedì 22 ottobre 2013.

I commi da 10 a 11-bis dell’articolo 2 recano disposizioni n materia di rilevazione del costo del lavoro nella Pubblica Amministrazione. In particolare:
– si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall ISTAT al controllo del costo del lavoro (comma 10), nonché l estensione alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni (diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate) dell obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al MEF il costo annuo del personale utilizzato (comma 11);
– si prevede che il conto annuale delle spese sostenute per il personale, redatto dalle pubbliche amministrazioni, debba essere inviato anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (comma 11-bis).

Il comma 7-bis dell’articolo 3, introdotto nel corso dell esame al Senato, stabilisce che, nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possano inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per tali dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Le clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia. Il tenore letterale delle disposizioni, che fanno riferimento ai soli dirigenti, sembrerebbe escludere l’ipotesi di estensione ad amministratori (amministratori delegati, presidenti, ecc).
Sotto il profilo applicativo, appare opportuno chiarire se le disposizioni in esame possano essere riferite anche ai contratti in essere (come sembra potersi desumere dal testo e se, in tal caso, possano determinare oneri in relazione al contenzioso potenzialmente attivabile dai dirigenti interessati.

L articolo 3-bis, inserito nel corso dell esame al Senato, prevede che le amministrazioni pubbliche possano provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attività contrattualmente affidata; tale rinegoziazione è finalizzata alla riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi correlati alle prestazioni di servizio previste dai contratti. E’ del tutto prevedibile che l applicazione della norma – incidendo sul contenuto di contratti in essere di carattere privatistico – possa dare luogo a forme di contenzioso.

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