[Fun.News 2489] DL 101/2013 sula pubblica amministrazione, passa al Senato con modifiche

Via libera dell’Aula del Senato con 137 sì, 57 no e un astenuto al decreto legge sulla Pubblica amministrazione (101/2013). Il provvedimento passa ora alla Camera. Il testo licenziato dal Senato contiene norme per la riduzione delle spese, la mobilità e l efficienza amministrativa, e prevede che vi sia un ariserva di posti pari al 50% per i precari del pubblico impiego i quali fino al 2016 hanno avuto un contratto a tempo determinato per 3 anni (nell ultimo quinquennio).

A sorpresa (ma non troppo) il Senato ha cancellate le misure, previste nel decreto all’art. 3 commi da 2 a 7, sulla mobilità fra società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche; si ricorda che tali norme prevedevano una mobilità coattiva tra le varie imprese pubbliche. Cosicché per il momento dipendenti di aziende pubbliche in crisi che non potranno essere assorbiti in società della stessa natura. Sembra che il testo venga ripresentato nella legge di stabilità, modificato perché quello precedente aveva problemi di copertura (per la RGS). Il Senato ha approvato un emendamento (comma 7-bis) all articolo 3 che mette un freno alle buonuscite d oro di dirigenti di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.Le società controllate, in assenza di preventiva autorizzazione, non possono inserire clausole al momento della cessazione del rapporto di lavoro che prevedono benefici economici superiori a quelli derivanti dal contratto collettivo di lavoro.

Ma la vera bomba è l’introduzione dell’art. 3-bis con il quale si consente la possibilità di rinegoziare da parte dei comuni i contratti di servizio con le imprese pubbliche (società controllate, aziende speciali) con l’intento di ridurre il prezzo dei servizi acquisiti. Le imprese pubbliche, nei successivi 90 giorni procedono alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale con l’intento di ridurre il salario accessorio.

Di seguito i nuovi testi di interesse per le imprese pubbliche del settore funerario:

Resta il disposto dell’art. 2 comma 1
11. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
“3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.”.

Viene rivoluzionato l’art. 3 con la soppressione dei commi da 2 a 7 e la introduzione del comma 7-bis

“7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia”
Viene introdotto l’art. 3-bis

“Art. 3-bis.
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi 90 giorni, alle rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell’attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi”.

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