[Fun.News 2488] CIVIT approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L’11 settembre 2011 la CIVIT Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).
Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190.
L approvazione definitiva del Piano rappresenta, quindi, un passo importante perché si possa dare attuazione alle politiche di prevenzione e anche per consentire all Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare le proprie attività di vigilanza.
Predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e trasmesso a metà luglio alla Civit, il PNA recepisce le osservazioni formulate il primo agosto dall Autorità, nella logica di collaborazione istituzionale e al fine di favorire l applicazione della legge 190.

Riportiamo, di seguito, solo alcune parti del PNA, rinviando per la lettura integrale alla Delibera CIVIT n. 72/2013 [leggi delibera] e al Piano Nazionale Anticorruzione, pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica al seguente link: www.funzionepubblica.gov.it

Estratto: elementi rilevanti per i contratti pubblici

3.1.13 Patti di integrità negli affidamenti
Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalita` o patti di integrita` per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita` o del patto di integrita` da` luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

3.1.3 Codici di comportamento diffusione di buone pratiche e valori
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono:
(…omissis …)
– predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorita` politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonche´ prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici;

3.1.9 Attivita` successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage revolving doors)
Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinche`:
– nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attivita` lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
– nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
– sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

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