E’ partito il 1° ottobre 2013 (si veda il DL 101/2013) la operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (SISTRI) per la prima quota di soggetti obbligati, e cioé:
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enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
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enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
In proposito è stata emessa il data 1 ottobre 2013 apposita circolare da parte del Ministero Ambiente che fornisce i primi chiarimenti sulla partenza del nuovo sistema alla luce delle novità introdotte dall’articolo 11 del DL 101/2013. Il testo della circolare è reperibile cliccando [Download Circolare].
Si rammenta che dal 1 ottobre il SISTRI opera per ‘gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti’.
Per le imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi tra cui i crematori – sarà valido il secondo termine: il 3 marzo 2014. Sempre che non facciano trattamento o trasporto del materiale. La circolare ministeriale, infatti, ricorda che, con la definizione di produttori iniziali, si intendono ‘i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi’.
Fino al 3 marzo 2014, però, questi ultimi soggetti si troveranno a lavorare con operatori di trasporto e smaltimento (di rifiuti pericolosi) che applicano il sistema SISTRI. Per questo la circolare spiega che, fino a tale data, ‘i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al Sistri’ comunicheranno i propri dati, necessari per la compilazione delle schede Sistri, ‘al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso’.
La copia della scheda, firmata dall’impresa che produce i rifiuti, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una seconda copia, infine, deve restare all’impresa che dovrà conservarla per cinque anni. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti, dal canto suo, ‘è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della scheda Sistri completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo’. Al di fuori del Sistri, il trasporto di rifiuti dovrà essere fatto utilizzando il consueto formulario.
La circolare ministeriale parla anche del sistema sanzionatorio, per il quale il Governo è andato ha avuto la mano leggera. le sanzioni scatteranno dal trentunesimo giorno dopo l’entrata in vigore del sistema, a seconda delle categorie di appartenenza, e solo a partire dalla terza violazione.