Il Consiglio di Stato, dopo un travagliato iter relativo al decreto in questione, ha recentemente espresso il parere (favorevole) n. 3626/2013 sul decreto “Parametri bis” relativo ai parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.
Il nuovo regolamento definisce la modalità di determinazione degli importi da porre a base delle gare di progettazione.
Nello specifico il Decreto ministeriale stabilisce che il corrispettivo del professionista sarà dato dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
Il compenso si otterrà facendo la somma del costo delle singole categorie che compongono l opera, la sua specificità e la complessità delle prestazioni. Le spese ed oneri accessori, invece, saranno calcolate in maniera forfettaria, facendo riferimento all importo dell opera.
Sarà, infine, la Stazione Appaltante a controllare volta per volta che i compensi a base di gara non superino le vecchie tariffe, non avendo altra possibilità di verificare l adempimento del vincolo in base al quale i nuovi parametri non devono superare i compensi derivanti dalle vecchie tariffe minime (articolo 9 della Legge n. 27/2012).
Il decreto, dopo il parere del Consiglio di Stato è stato inviato alla Corte dei Conti per il necessario visto di legittimità e sarà, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo del parere è riportato di seguito:
NUMERO AFFARE 02940/2013 OGGETTO: Ministero della giustizia. Schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.
LA SEZIONE
Vista la relazione 19 luglio 2012 con la quale il Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, ha chiesto al Consiglio di Stato il parere sullo schema di decreto sopraindicato;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.Premesso:
Lo schema di decreto all’esame della Sezione riguarda l’attuazione alla previsione di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, integrato dall’articolo 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
La norma in questione stabilisce che, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale decreto provvede a definire le classificazioni delle prestazioni professionali relativi ai predetti servizi, fermo restando che tali parametri non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione della tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore dell’emanando decreto. Quest’ultimo ha come finalità di superare la situazione di indeterminatezza venutasi a creare a seguito dell’elaborazione di tutta la disciplina in materia di tariffe professionali operate proprio dal citato articolo 9 che ha, altresì, abrogato l’articolo 14 della legge n. 143/49 recante classi e categorie delle opere.
Lo schema di regolamento si compone di nove articoli di cui il primo si occupa dell’oggetto e delle finalità del provvedimento definiti dalla norma primaria con la specificazione che il corrispettivo cui fa riferimento la determinazione, è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.
I parametri generali per la determinazione del compenso sono, poi, contemplati dall’articolo 2, mentre il successivo articolo riguarda l’identificazione e determinazione dei parametri suddetti.
Con l’articolo 4 si provvede, quindi, alla determinazione del compenso risultante dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera, la complessità delle prestazioni e la specificità di essa. L’articolo 5 provvede conseguentemente ad affermare che l’importo della spesa e degli oneri accessori è determinato in maniera forfettaria, facendo riferimento all’importo dell’opera e, laddove si tratti di altre prestazioni, il corrispettivo a base di gara deve tener conto dell’impegno del professionista, dell’importanza della prestazione e del tempo impiegato.
Con l’articolo 7 vengono specificate le fasi in cui si articolano le prestazioni e le categorie di opere a cui queste ultime attengono. Le prestazioni professionali sono, poi, classificate secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, in considerazione della categoria dell’opera e del grado di complessità.
L’ultimo articolo è dedicato, infine, all’entrata in vigore del provvedimento che decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Allo schema di decreto sono allegati alcuni elaborati che non costituiscono parte integrante del provvedimento, ma rappresentano un supporto per l’analisi volta alla definizione dei contenuti dello stesso, nel rispetto del vincolo di carattere finanziario richiesto dalla disposizione di rango primario. Sono, altresì, allegate le tavole 21 e 22 richiamate nel decreto stesso.
Lo schema di provvedimento è stato sottoposto all’esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha reso i suoi pareri con le ordinanze del 15 gennaio e 17 maggio 2013, nonché all’esame dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che ha reso il suo parere in data 6 febbraio 2013.
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha espresso il suo concerto con la nota del 16 luglio 2013.
Sono stati, altresì, sentiti il Consiglio nazionale degli ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli agronomi e dei geologi, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
Considerato:
L’analisi dello schema di decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti consente di formulare un giudizio positivo sul testo del regolamento elaborato, rispetto al quale vengono formulati alcuni suggerimenti di cui si vorrà tenere conto, prima del perfezionamento del medesimo.
Sul preambolo:
– il primo “Visto” va spostato alla fine, prima di “Udito il parere del Consiglio di Stato&&.”
– il quarto e il quinto “Visto” vanno sistemati come primo e secondo “Visto”, allo scopo di rispettare la sequenza temporale e logica dei riferimenti normativi;
– l’espressione “Sentiti il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale&&&”, va spostata subito dopo “Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici&.”;
– l’espressione “Sentita l’Autorità per la vigilanza &&.”, va modificata in “Acquisito il parere dell’Autorità per la vigilanza&&”;
– l’ultimo “Visto la comunicazione&&”, va modificato in “Data comunicazione al Presidente del Consiglio&&.”.
Sul testo dell’articolato:
articolo 1:
o Questa Sezione apprezza le precisazioni fornite dal Ministero sulla richiesta formulata nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di inserire un nuovo comma 5, richiesta peraltro condivisa di massima dalla stessa Autorità di vigilanza sui contratti, comma in cui venga affermato che compete alla stazione appaltante l’obbligo di verifica del rispetto del vincolo in sede di determinazione del corrispettivo. La Sezione ritiene comunque opportuna un’ulteriore riflessione sulla questione da parte del dicastero, reputando validi i suggerimenti di Consiglio e Autorità. Ciò pervenendo eventualmente all’inserimento di una formula del tipo “Il rispetto del vincolo di cui al precedente comma 4 è garantito dalla stazione appaltante”, formula che sembra più adeguatamente soddisfare le esigenze rappresentate nei pareri e contestualmente considera nel dovuto conto le precisazioni ministeriali per evitare di rendere particolarmente onerosa l’attività amministrativa.
Va peraltro condivisa la posizione assunta dal dicastero e le motivazioni poste alla sua base rispetto alle richieste dell’Autorità per la vigilanza di inserire previsioni espresse riferite ai casi in cui è consentito dalla normativa, in materia di appalti, affidare i servizi secondo procedure negoziate, ovvero in via diretta, casi in cui vi è un limitato confronto concorrenziale sul corrispettivo posto a base di gara. Al di là delle puntuali osservazioni fornite nella relazione ministeriale, vale in proposito evidenziare lo stesso argomento testuale concernente il contenuto della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163/2006 cui attengono i contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e ingegneria come previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 83/2012 che ha integrato l’articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 1/2012.
Risulta, infatti, ben evidente dalla lettera delle norme contenute nel predetto capo IV, quale sia l’ambito entro cui il regolamento da emanare deve muoversi.
articolo 3. Ritiene, comunque, la Sezione, di sottolineare che in ogni caso, anche nelle procedure “informali”, i principi comunitari di trasparenza, imparzialità e par condicio operano pienamente.
o comma 1, quarta riga, sostituire le parole “individuati nella” con le parole “di cui alla”;
o comma 2, seconda riga, sostituire le parole “opere nella” con le parole “sulla base dei criteri di cui alla”;
o comma 4, seconda riga, sostituire le parole “individuato nella” con le parole “sulla base dei criteri di cui alla”;
o commi 1 e 3, dopo le parole “tavola Z-1 allegata” e “tavola Z-2 allegata” inserire le parole “facente parte integrante del presente regolamento”.
In merito poi all’integrazione proposta dal Consiglio Superiore, si condividono le decisioni assunte dal Ministero, risultando in effetti già abrogato l’art. 238, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.
articolo 5
o comma 1, prima riga, sostituire la parola “determinato” con la parola “stabilito”;
quinta riga, sostituire la frase “la misura massima della percentuale è determinata per interpolazione lineare” con la frase “in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare”.
articolo 6
– comma 1, seconda riga, sostituire la parola “provvedimento” con la parola “decreto”.
P.Q.M.
esprime parere favorevole nei sensi suesposti.