Dell’opera instancabile (sic!) del legislatore italiano segnaliamo talune modifiche recentemente approvate con DL 21 giugno 2013 , n, 69 convertito,
con modificazioni con legge 9 agosto 2013 n.98, che si riverberano sulle procedure di gara. Si tratta dell’articolo 82 del Codice dei Contratti relativo al criterio del prezzo più basso, dove è stato introdotto il comma 3-bis. Ora, nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, l importo a base d asta deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il testo che ne risulta è il seguente:
Art. 82 – Criterio del prezzo più basso
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.
Si segnala anche l’articolo 26-ter del DL nel testo convertito dalla legge di conversione.
In detto articolo viene precisato che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d appalto la corresponsione in favore dell appaltatore di un anticipazione pari al 10 per cento dell importo contrattuale. Il testo è il seguente:
Art. 26-ter (Anticipazione del prezzo)
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e’ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e’ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e’ compensata nel corso del medesimo anno contabile.