[Fun.News 2472] Nuove procedure per autorizzare i biocidi in Europa

Dal 1° settembre 2013 è più semplice la procedura di autorizzazione di biocidi utilizzati e immessi sul mercato dell’Unione europea. Si rammenta che i liquidi utilizzati nei trattamenti antiputrefattivi, nella tanatoprassi e nella imbasalmazione sono biocidi. Decorre da questa data infatti l’applicabilità del regolamento 528/2012/Ue che ha abrogato la precedente disciplina (direttiva 1998/8/Ce).

In particolare, con le nuove norme in applicazione del regolamento 528/2012/UE, si consente di chiedere una autorizzazione di biocidi per l’intera Unione europea, consentendo alle imprese di immettere i propri prodotti sull’intero mercato Ue riducendo i costi. I biocidi sono sostanze chimiche usate per eliminare organismi nocivi come i parassiti e i germi. Clicca per vedere il testo in italiano del Regolamento 528/2012/UE. Di seguito l’estratto della norma italiana di recepimento.

Legge 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 – Stralcio

Articolo 15 -Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato “regolamento n. 528”.
2. Il Ministero della salute è designato quale “Autorità competente” ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all’articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del regolamento n. 528.
5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l’iter procedimentale ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell’Autorità competente previsti dal regolamento n. 528.

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