Con l articolo 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102 viene differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (co.1), già oggetto di proroga (da ultimo, al 30 settembre 2013). Il differimento coinvolge anche i termini per la deliberazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe
di tutti i tributi comunali.
Si riporta di seguito il testo dell articolo 8:
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.
2. Per l anno 2013, in deroga a quanto previsto dall articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 4-bis deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Si segnala inoltre che con l’articolo 9 delllo stesso decreto legge si interviene definitivamente sull applicazione a regime del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs n. 118/2011, applicato in via sperimentale dal 2012 dagli enti indicati con apposito DPCM, attraverso le disposizioni contenute nel DPCM 28/12/2011.
Il comma 1 rinvia di un anno l applicazione generalizzata delle disposizioni e, contestualmente, porta a tre anni il regime di sperimentazione previsto dall art. 36, comma 1, del citato D.Lgs n. 118.
La proroga di un anno è accompagnata dalla facoltà da parte di tutti gli enti locali di partecipare all ultimo anno di sperimentazione. Per spingere il maggior numero di enti locali a sperimentare i nuovi principi contabili già a decorrere dall esercizio 2014, il Governo ha previsto un forte sistema premiale:
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con la sospensione dell art. 20, commi 2, 2bis e 3 del D.L. n. 98/2011 (vantaggi in termini di saldo finanziario per gli enti che risultano virtuosi in base ai parametri stabiliti annualmente con apposito decreto ministeriale)
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gli enti attualmente in sperimentazione e coloro che aderiranno entro il 30 settembre, avranno una riduzione del saldo programmatico per un importo vicino a 500 milioni di euro la cui distribuzione dovrà avvenire con apposito decreto ministeriale.
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E infine in tema di personale gli stessi enti hanno la facoltà, per l anno 2014, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 50% (la percentuale ordinaria è del 40, come stabilito dall art. 76, comma 7 del D.L n. 112/2008) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente e, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. (in via ordinaria, la percentuale è pari al 50%, come stabilito dall art. 28, comma 9, del D.L. n. 78/2010)