A seguito di D.C.R. (Piemonte) n. 244-25134 del 31 luglio 2013, il D.P.G.R. (Piemonte) 6 agosto 2013, n. 7/R (pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell?8 agosto 2013, ha modificato gli artt. 2, 3 e 11 del precedente Reg. reg.le del Piemonte 8 agosto 2012, n. 7/R, differendo, di 3 mesi, i termini originariamente previsti.
L’art. 2 riguarda i termini per l’adeguamento ai requisiti per le imprese funebri già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale.
L’art. 3 è riferito ai termini per l’attuazione del principio di separazione societaria per i soggetti di servizi pubblici cimiteriali e necroscopici che svolga altresì attività funebre. Infine l’art. 11 interviene sull’eventuale gestione ad operatori, pubblici o privati, svolgenti l’attività funebre di servizi mortuari di strutture sanitarie od assimilabili ed obitori comunali.
Chi ha curiosità di leggersi le ultime modifiche, e pure la normativa precedentemente emanata, non ha che da collegarsi all’Area Normativa del sito www.euroact.net e accedere alla specifica sezione nelle Norme regionali, quindi selezionare la Regione Piemonte. Apparirà l’elenco dei provvedimenti assunti in tale Regione.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.