In base alle indicazioni della Commissione Ue il MinAmbiente ha emanato una circolare in data 6 agosto 2013, in cui si afferma che il trattamento previsto dalla direttiva 1999/31/Ce (e recepito dal Dlgs 36/2003) deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica. Pertanto, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, la sola tritovagliatura non soddisfa l’obbligo di trattare i rifiuti conferiti in discarica ai sensi della direttiva 1999/31/Ce. Esempi di trattamento minimo sono la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia.
Sono così superate le indicazioni transitorie fornite dallo stesso Ministero con la circolare 30 giugno 2009, in base alle quali una “raccolta differenziata spinta” (e/o il conseguimento degli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica) potevano far venir meno l’obbligo di trattamento, senza alcuna necessità di dimostrare come invece richiede la norma la non indispensibilità del trattamento per il rispetto dei limiti fissati e l incapacità dello stesso a prevenire/ridurre le ripercussioni negative su ambiente e salute umana.