[Fun.News 2465] Mobilità obbligata per personale in eccedenza di società a partecipazione pubblica col DL Razionalizzazione

Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.204 del 31-8-2013) sono state variate diverse norme, con l’intento di ridurre ulteriormente le spese per le consulenze, ma si razionalizzano e semplificano pure le assunzioni e la mobilità volontaria all interno delle pubbliche amministrazioni. In coerenza con questo obiettivo, si prevedono forme di reclutamento finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato, nell ultimo quinquennio, un anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. Si estendono gli obblighi (con art. 2, comma 11) dei soggetti tenuti a provvedere alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del costo annuo del personale comunque utilizzato.Viene poi istituita una sorta di mobilità obbligatoria per personale in eccedenza delle società partecipate in maniera diretta o indiretta dal capitale pubblico (ad esclusione delle quotate), con procedure molto semplificate.

Art 2 comma 11.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
“3. Gli Enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli Enti e le aziende di cui all’articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.”.

Articolo 3 – Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l’articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi Enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato ,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del Codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. Gli Enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo Ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da Enti diversi comprese nell’ambito regionale, previo accordo tra gli Enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli Enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità , nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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