[Fun.News 2463] Regione Emilia Romagna interpreta in modo flessibile l’obbligo formativo per imprese funebri

Si rende noto che in data 20 giugno 2013, è stato data risposta da parte del Supporto Giuridico in ambito di Sanità Pubblica e Veterinaria della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, ad un quesito formulato dalla FENIOF. Il quesito verteva essenzialmente su due aspetti:

a) quando fosse lecito servirsi di lavoratori a chiamata;

b) come fare per quelle imprese funebri che, in assenza di personale formato secondo i crismi della regione, si trovano a non avere inizialmente o a perdere successivamente i requisiti per svolgere l’attività funebre.

Pur essendo stata data dalla Regione una risposta logica (quella per i corsi di formazione), questa lascia la palla ai Comuni che potranno o meno seguire l’indicazione di una risoluzione quasi ignota (senza fino ad ora diffusione esterna a mezzo di circolare o meglio o di determina dirigenziale). La questione vera è però quella che non ha senso una formazione regionale, bensì sarebbe logica una formazione di livello statale in cui chi ha un certo attestato lo possa far valere nelle varie regioni. A quel punto vi potrebbe essere anche la possibilità di fare, con adeguata periodicità, corsi validi per l’intero territorio nazionale e non lasciare le imprese funebri e i Comuni (che dovrebbero autorizzare e sanzionare comportamenti difformi) nell’attuale limbo! E ovviamente la cosa non vale solo per la Regione Emilia Romagna, ma per tutte le Regioni. Una ulteriore conferma della necessità di avere un’unica legislazione nazionale in materia funebre e ancora una volta una sottolineatura dell’errore concettuale di talune federazioni di categoria che, per scardinare il sistema e introdurre norme favorevoli, hanno puntato su normative regionali, difficilmente gestibili. Qualcuno ha il buon senso di ammettere l’errore. Altri meno!

Si premette che gli obiettivi di qualificazione, stabilità e trasparenza perseguiti dal legislatore regionale devono essere tenuti presenti anche e soprattutto in ordine al personale. Secondo la normativa regionale le imprese devono disporre di almenno 4 operatori funebri adeguatamente formati e possono acquisire tale personale con le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente ( tra le quali anche quelle previste dal Dlgs 276/2003). Esse devono poter documentare l’esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro, in modo da dimostrare che dispongono effettivamente del personale previsto ( coerente con il volume dell’attività svolta dall’impresa).
Si ritiene peraltro che le modalità evidenziate, vale a dire l’utilizzo dei contratti a chiamata di cui al dlgs citato, non paiono conformi, posto che (a parte la verifica circa l’appartenenza di questi soggetti alle categorie individuate dal Dlgs in questione) può di certo verificarsi occasionalmente e saltuariamente l’esigenza di avvalersi di personale per svolgere questi servizi, ma non può essere la regola per evitare di assumere a tempo pieno. In sostanza l’impresa non puo utilizzare il contratto a chiamata per raggiungere il numero di operatori richiesto.
In ogni caso la vigilanza sul rispetto della specifica normativa sul punto spetta alle Direzioni provinciali del lavoro.
Riguardo l’ultimo quesito posto, il personale deve essere obbligatoriamente formato secondo le modalità previste dalla Regione. Deve quindi partecipare ai corsi di formazione regionale, ma, data la periodicità dei medesimi, potrà essere comunque utilizzato senza avere partecipato a detti corsi, purchè ciò avvenga transitoriamente e sia stato già predisposto il piano di formazione per il conseguente avvio definitivo delle mansioni.
Si ritiene pertanto che il Comune possa – vista la difficoltà di reperire personale già in possesso di requisiti e data la scarsità di corsi – avvallare l utilizzazione di personale che non ha svolto il percorso formativo obbligatorio qualora venga allegata la dichiarazione di impossibilità di formare il personale in questione per mancanza di corsi documentata da formali richieste scritte ( di bisogno formativo) avanzate dall impresa in proprio o tramite la propria associazione, alla provincia, ente competente in materia di formazione, e agli enti di formazione accreditati o autorizzati dalla medesima .
Naturalmente l utilizzazione di personale non formato, che deve avvenire sotto la vigilanza di altro personale esperto, non può comunque che essere transitoria e parziale ( fino alla data di effettuazione dei corsi che la provincia dovrà indicare da trasmettere al Comune e da inserire nel piano di formazione )

Written by:

9.203 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.