Alcuni confinanti hanno impugnato avanti al TAR le procedure per la realizzazione di un ampliamento cimiteriale, asserendo che per poterlo eseguire si sarebbero dovute esperire tutte le complesse procedure di cui all’articolo 55 del regolamento statale di polizia mortuaria (DPR 285/90) e in particolare approvato il progetto da parte del Consiglio Comunale. Il TAR aveva dato sostanzialmente ragione ai confinanti e torto al Comune che ha ricorso al Consiglio di Stato.
ART. 55
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.
All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.ART. 56
La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici
Il Consiglio di Stato (sentenza della sez.V del 15/7/2013 n. 3817) ha posto fine alla vicenda asserendo che la particolare e complessa procedura dettata dall’art. 55 ha una ragion d’essere quando per la prima volta una determinata area viene asservita all’utilizzo cimiteriale.
In quella sede l’area riceve la sua definitiva configurazione ed è quindi necessario procedere alla relativa determinazione sulla base del corretto accertamento del possesso, in capo all’area medesima, delle caratteristiche tecniche necessarie, a salvaguardia dell’igiene pubblica, e sulla base anche della legittima considerazione degli interessi dei proprietari prospicienti, che subiscono un evidente nocumento dalla collocazione del cimitero in prossimità dei loro immobili.
Una volta terminata, tale fase l’area acquisisce la natura di area cimiteriale, ed è quindi idonea – salvo l’insorgere di fatti nuovi – ad ospitare sepolture; le proprietà circostanti vengono inoltre gravate del relativo vincolo.
In sostanza negli anni ’80 venne decisa con deliberazione di Consiglio Comunale la nuova perimetrazione dell’ampliamento cimiteriale, delibera non impugnata dai confinanti. Poi recentemente con atto di GM si è deciso di dar seguito a tale ampliamento realizzando il muro di cinta, aree per cappelle, loculi e quant’altro. Anche a distanza inferiore ai 50 metri, ma in ossequio al primo provvedimento degli anni ’80. Il Consiglio di Stato ha stabilito che quest’ultimo provvedimento della G.M. non è illegittimo. Doveva essere impugnato, eventualmente e se ne ricorrevano le condizioni al momento, il primo provvedimento.
Poi i giudici sono entrati nel merito della realizzazione del muro al di sotto dei 50 metri, specificando che:
“Neanche questa doglianza, accolta dal primo giudice, è condivisa dal Collegio. Il Comune appellante ha infatti chiarito adeguatamente che il muro in questione non amplia l’area cimiteriale in quanto destinato esclusivamente a prevenire il pericolo di frane dalla zona soprastante, nella quale si trova il vero confine del cimitero.
Da ciò consegue che la sua realizzazione non provoca nocumento agli odierni appellati, fermo restando che questi potranno eventualmente reagire qualora il Comune destinasse l’area in questione per la collocazione di tombe senza esperire la procedura di ampliamento del cimitero.”