Si ingarbuglia la questione delle competenze profesisonali tra ingegneri ed architetti e i geometri per operare nei cimiteri. Dopo la sentenza favorevole, con condizioni, del TAR Lombardia dell’aprile scorso (vedi [Fun.News 2419]) ora è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 633 del 30 aprile 2013 che chiude le porte ai geometri. Difatti il TAR Veneto ha sentenziato che quelle cimiteriali sono opere riguardanti la pubblica igiene e, in quanto tali, di competenza di architetti e ingegneri. Lo ha affermato la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accogliendo il ricorso presentato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia per l’annullamento di una delibera del Comune di Sona con la quale era stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di nuovi loculi redatto da un geometra e della determinazione con la quale era stato affidato allo stesso geometra l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori. Secondo il TAR veneto l’art. 17 del RD 6 ottobre 1912 n. 1306 include le opere relative ai cimiteri nel novero delle “opere riguardanti la pubblica igiene” e per i giudici “è pacifico in giurisprudenza che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri ” (CdS, IV, 22.5.2000 n. 2938).
Invece, in base all’art. 16 del RD 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone . Mentre per le costruzioni civili che adottano strutture in cemento armato, come lo è l’oggetto della controversa, sia pur di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell’art. 1 del RD 16 novembre 1939 n. 2229: né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze. Il TAR, accogliendo il ricorso, ha stabilito l’annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto (eventualmente) stipulato.