[Fun.News 2439] Anche sulla cessione del solo forno crematorio è applicabile l’aliquota IVA ridotta

La SEFIT Federutility ha diffuso la circolare 5 luglio 2013, pn. 3781/Ag, che interviene in materia di “Impianti di cremazione e condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta IVA”. L’IVA è ad aliquota ridotta sia nel caso si acquisti l’intero crematorio sito dentro un cimitero (immobile più parti tecnologiche, come i forni), sia che si acquisti anche la sola componente impiantistica, come i servizi per la sua messa in opera. E’ invece ad aliquota ordinaria la pura manutenzione di un forno già in essere, mentre si ricade nella aliquota ridotta se sussitono le condizioni di cui all art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (vale a dire interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia o urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di seguito si riportano i passi più rilevanti della detta circolare, rammentando che la normativa citata è possibile reperirla anche all’interno della specifica Area del sito www.euroact.net:

Il punto 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, infatti, prevede l applicazione dell aliquota Iva agevolata del 10% alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
L art. 4 da ultimo citato non menziona espressamente gli impianti cimiteriali, tuttavia l art. 26-bis del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, dispone che gli stessi sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ai fini dell applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati dall articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni .
A tale riguardo, come espressamente chiarito dal legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell art. 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, l aliquota Iva agevolata di cui al predetto n. 127-quinquies si applica agli immobili indicati nell art. 54 del predetto D.P.R. n. 803 (oggi sostituito dall art. 56 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), vale a dire l area, la via di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché alle aree destinate alla costruzione ed all ampliamento dei cimiteri.I successivi nn. 127-sexies) e 127-septies) della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 633, inoltre, estendono l applicazione dell aliquota agevolata anche ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies) nonché alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al citato n. 127-quinquies.
In altri termini, l agevolazione, oltre che alla cessione tout court di impianti cimiteriali e delle aree destinate alla costruzione o all ampliamento dei cimiteri, si applica anche agli appalti relativi alla costruzione o all ampliamento degli stessi nonché alla cessione di beni – escluse le materie prime – forniti per la loro realizzazione.

Written by:

9.180 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.