La XII Commissione Affari sociali, in sede referente ha iniziato – il 18 giugno 2013 – l’esame delle Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca (C. 100 Binetti e C. 702 Grassi – rel. Grassi, PD). Di seguito si riporta la illustrazione del relatore Gero GRASSI (PD) :
Gero GRASSI (PD), relatore, ricorda che le proposte di legge all’esame della Commissione hanno ad oggetto un argomento che la Commissione medesima ha già compiutamente affrontato nel corso della precedente legislatura attraverso un esame articolato anche mediante lo svolgimento di audizioni di docenti universitari ed esperti della materia, nonché di associazioni che ha portato all’approvazione di un testo unificato di diverse proposte di legge (C. 746 e abbinate), approdato all’esame dell’Assemblea. In particolare, nella seduta dell’Assemblea del 23 ottobre 2012 si è svolta la discussione generale, mentre il seguito dell’esame non ha poi avuto luogo a causa della fine anticipata della legislatura.
Fa presente, preliminarmente, che la pratica della dissezione dei cadaveri a scopo di studio e ricerca è, in Italia, assai poco frequente.
In assenza di norme dedicate, l’utilizzo del corpo post mortem per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dedica il Capo VI al Rilascio di cadaveri a scopo di studio (articoli 40-43).
Al riguardo, osserva che le prescrizioni di tale regolamento si basano sull’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che ha imposto un vincolo di legge sui cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali
che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio. Tali cadaveri, in virtù della suddetta norma, vengono destinati all’insegnamento e alle indagini scientifiche. In particolare, la consegna dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie può avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall’autorità sanitaria locale.
Nell’ordinamento italiano risultano invece del tutto assenti, allo stato, norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine all’atto di disposizione post mortem del proprio corpo.
Di converso, la legge 1o aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», ha disciplinato il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e ha regolamentato le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
Entrando nel merito del contenuto delle due proposte di legge, fa presente che la n. 702, di cui è il primo firmatario, che riproduce il contenuto del suddetto testo unificato della precedente legislatura, si compone di otto articoli.
In particolare, l’articolo 1 qualifica come oggetto del provvedimento l’utilizzo del corpo umano e dei tessuti a fini di ricerca scientifica dei soggetti dei quali sia stata accertata la morte ai sensi della richiamata legge n. 578 del 1993, e che abbiano espresso in vita il consenso informato. Tale utilizzazione è informata ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinata in modo da assicurare il rispetto del corpo umano.
L’articolo 2 stabilisce che il Ministro della salute utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente , le regioni e le aziende sanitarie locali, per le rispettive competenze, promuovono iniziative di informazione, dirette al personale medico ed ai cittadini.
L’articolo 3 prevede che la manifestazione del consenso all’utilizzazione del corpo e dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione redatta nelle forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento di cui al successivo articolo 4 o all’azienda sanitaria di appartenenza che la consegna al suddetto centro , che ha precisi obblighi informativi nei confronti dell’ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore del corpo.
L’articolo 4 disciplina le modalità di selezione dei centri di riferimento per la conservazione e utilizzazione delle salme da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Osserva, poi, che l’articolo 5 obbliga i citati centri di riferimento alla restituzione della salma alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un anno dalla consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l’eventuale cremazione sono a carico dell’istituzione in cui ha sede il centro di riferimento che l’ha presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.
L’articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro.
L’articolo 7 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per l’adozione del regolamento di attuazione delle disposizioni in esame, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore allo scopo di: stabilire modi e tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, il trasporto, l’utilizzo e riconsegna in condizioni dignitose delle salme alle famiglie da parte dei centri di riferimento, prevedendo la facoltà di procedere alla sepoltura delle salme di cui non venga chiesta la riconsegna; indicare le cause di esclusione di utilizzo delle salme; individuare le modalità applicative per il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 8.
L’articolo 8 dispone, infine, sulla copertura finanziaria del provvedimento autorizzando la spesa di 1 milione di euro nell’anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2 (trasporto della salma dal decesso alla riconsegna, le spese di tumulazione e quelle per l’eventuale cremazione).
Per quanto riguarda la proposta di legge n. 100 (Binetti ed altri), rileva come anch’essa nasca dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, tenuto conto sia del quadro normativo di riferimento, non del tutto chiaro ed esaustivo, sia di quanto sia importante per gli studenti di medicina e chirurgia fare pratica di dissezione, soprattutto per quanto concerne lo studio dell’anatomia, mentre nelle condizioni attuali costoro sono costretti a recarsi in altri Paesi europei dove è possibile frequentare corsi pratici.
Osserva altresì che, dal punto di vista del contenuto, tale proposta si compone di otto articoli aventi un contenuto molto simile, e in certi punti addirittura identico, a quello dell’altra proposta di legge.
Passando all’esame del contenuto, rileva che l’articolo 1 qualifica l’oggetto e la finalità del provvedimento che disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Oltre ai soggetti di cui è stata accertata la morte ai sensi della legge n. 578 del 1993, l’articolo in esame considera anche soggetti deceduti non riconosciuti e conservati a disposizione dell’autorità giudiziaria per dodici mesi.
L’articolo 2 definisce, poi, le modalità di manifestazione del consenso, prevedendo la necessità di un atto scritto ma non la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata , con una specifica sottoscrizione relativa al desiderio di essere tumulati o cremati al termine dell’attività di studio, di ricerca o di formazione. La volontà è sempre revocabile, mentre la mancata dichiarazione di volontà o la modifica anche solo verbale, prima della morte è considerata come dissenso all’utilizzo del proprio corpo. Per i minori di età il consenso è manifestato dai genitori.
L’articolo 3 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed in collaborazione con altri enti od organismi, promuova iniziative di informazione dirette ai cittadini per diffondere la conoscenza della legge.
Fa presente, poi, che l’articolo 4 analogamente all’articolo 6 della proposta di legge n. 702 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non possa avere fini di lucro.
L’articolo 5 analogamente all’articolo 7 della proposta di legge n. 702 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’istruzione dell’università e della ricerca e di intesa con la Conferenza Stato-regioni per stabilire le modalità per la conservazione, richiesta, trasporto, e restituzione della salma alla famiglia, le cause di esclusione di utilizzo dei cadaveri e per individuare le strutture universitarie ed ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma. Presso i citati centri di riferimento l’articolo 6 istituisce il registro per l’utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, ove annotare gli elementi utili a identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo del cadavere nel rispetto del corpo umano.
L’articolo 7, poi, prevede l’adozione del regolamento di attuazione della legge con decreto del Ministro della salute di intesa con la Conferenza Stato-regioni.
L’articolo 8, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento,
stabilendo che all’onere derivante dall’attuazione della legge si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
In conclusione, auspica che la Commissione possa procedere con celerità all’esame e alla conclusione delle proposte di legge illustrate, in considerazione sia dell’ampio e approfondito lavoro svolto nel corso della precedente legislatura sul tema in oggetto, sia della sua oggettiva rilevanza, riconosciuta oggi anche dalla Chiesa cattolica la quale, se un tempo stigmatizzava questa pratica, oggi ritiene che la donazione del proprio corpo dopo la morte affinché possa essere utilizzato a fini di studio e di ricerca scientifica costituisca un gesto di grande valore e di solidarietà.