L introduzione nel sistema degli appalti pubblici del contratto di locazione finanziaria e del contratto di disponibilità ha posto alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.
L’AVCP ha recentemente approvato e diffuso la determina n. 4 del 22 maggio 2013 , con la quale si compie una approfondita disamina di tali strumenti contrattuali. Il testo integrale in PDF è scaricabile cliccando [determina AVCP 4/2013]
In particolare si richiama l’attenzione sul paragrafo 5: sul contratto di disponibilità, delineatane la figura contrattuale e gli elementi di remuneratività, è evidenziato come la normativa non individui esplicitamente una determinata procedura di gara, pur suggerendosi una procedura ristretta. Poiché la fase di collaudo è attribuita alla stazione appaltante, consentendo a questa un recupero del potere di controllo sull’opera pubblica, ma, stante la natura fortemente privatistica, il ricorso al contratto di disponibilità non possa riguardare opere demaniali o da realizzare sul demanio pubblico (esemplificativamente: strade, cimiteri, ponti, carceri, ecc.).