[Fun.News 2424] Cimiteri per animali d’affezione: valgono le norme per zone di rispetto dei cimiteri per umani

Un comune aveva adottato atti di Giunta Municipale per la realizzazione di un cimitero per animali d’affezione . Cittadini interessati, perché proprietari di aree poi soggette al vincolo cimiteriale, ma a anche per i possibili riflessi ambientali, hanno presentato ricorso al T.A.R., territorialmente competente, affermando che sarebbero state disapplicate norme sia del T.U.LL.SS., sia del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; Il comune convenuto aveva eccepito che non si trattava di un cimitero (per persone decedute) per cui non potevano estendersi – analogicamente – le norme utilizzate quale argomentazione ad una struttura destinata ad animali.

Il T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2^, sent. 5492 del 31 maggio 2013, considerata la carenza di una legge nazionale in materia e la sussistenza di norme dell’Unione europea in materia di “sottoprodotti di origine animale”, ha valutato come alcune regioni abbiano regolato la materia, e altre no e che non sussiste normativa statale specifica sui cimiteri per animali. Si rimanda al sito www.euroact.net in Area SENTENZE-QUESITI-CIRCOLARI (Ricerca Facile) per leggere la sentenza in forma integrale.

In certe norme regionali le norme per i cimiteri di affezione, venivano derivate per analogia da quelle dei cimiteri di umani. Nel caso specifico la norma della regione Lazio (art. 7 L. R. 21 ottobre 1997, n. 34) consente la realizzazione, nella regione, di c.d. cimiteri per animali d’affezione, traendo il TAR, dalla presenza di questa fonte legislativa regionale, la conclusione della fondatezza del ricorso proposto, per questo applicandosi (proprio in conseguenza della norma regionale) le norme generali sui cimiteri. Cosicché tale norma della legge regionale comporta che non si applichino unicamente le norme generali in materia di polizia veterinaria, come sarebbe pertinente, ma anche quelle pe ri cimietri e in particolare quelle relative alle zone di rispetto di cui all’articolo 338 del TU delle leggi sanitarie .

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