Il Consiglio di Stato con sentenza 9 aprile 2013, n. 1912 ha riformato la sentenza del Tar che accoglieva le doglianze del ricorrente cui il Comune aveva negato la possibilità di evitare la demolizione dell’opera abusiva pagando una sanzione pecuniaria, poiché i lavori di demolizione sarebbero stati eccessivamente onerosi. Nel riformare quanto deciso dal Tar, il Consiglio di Stato ha precisato che l’articolo 34, Dpr 380/2001 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria solo nel caso in cui sia “oggettivamente impossibile” procedere alla demolizione, ad esempio quando risulti che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso, escludendo pertanto i casi di eccessiva onerosità dei lavori. Altrimenti si aprirebbe la strada a una sorta di “condono mascherato” fuori dalle intenzioni del Legislatore.
E pertanto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione dell’opera abusiva si ha soltanto quando la demolizione sia “oggettivamente impossibile” con esclusione di tutti i casi in cui i lavori di demolizione siano eccessivamente onerosi.