Con Sentenza n. 361 del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), del 18 aprile 2013 è stato accolto il ricorso presentato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Bergamo contro l’operato dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. Il succo della sentenza è che i geometri possono occuparsi di progettazione civili di modesta importanza anche quando queste richiedano l’uso di cemento armato, purché per i calcoli del cemento armato ci si avvalga di professionista titolato a farli.
Il TAR ha ammesso che l’interpretazione letterale della norma è attenuata dalla prassi di suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sugli aspetti architettonici. Se lo scorporo delle attività professionali riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e ciascun professionista (geometra da un lato, architetto o ingegnere dall’altro) riceve dal committente un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi una responsabilità piena circa il contenuto della propria prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli altri professionisti dato il carattere unitario dell’edificazione.
La pronuncia fa chiarezza in particolare anche pe rle costruzioni in area cimiteriale, di modesta entità, come ad esempio le edicole funerarie, che necessitano di calcoli del cemento armato (si pensi alle verifiche antisismiche).