Il 1 giugno 2013 sono entrate in vigore le norme che prevedono Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), previste dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012.
Dopo una serie di rinvii, alla fine ne è scaturita la seguente norma (legge 24 dicembre 2012, n. 228) che ha così modificato il comma 5 dell’art. 29 del TUSL:
“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.
E poiché il decreto interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è entrato in vigore il 6 febbraio 2013, ne discende il termine del 1 giugno 2013 sopra citato.
E quindi dall’1 giugno 2013 verrà meno la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi e dovrà essere applicato quanto previsto dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012.