E pervenuta in redazione la domanda circa la ammissibilità di pagamento in contanti frazionato di fattura per spese funebri, con frazionamento sotto i 1000 euro ogni volta, pur essendo la fattura per un funerale oltre tale cifra (e cioé di 2400 euro). La domanda riguarda la legittimità o meno del pagamento frazionato, tenuto presente la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. Ci è parso opportuno diffondere le seguenti istruzioni operative.
L Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (attuale normativa antiriciclaggio ) , al comma 1, prevede: : è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito &. o titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore & è complessivamente pari o superiori a euro mille. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche & . L attuale limite di 1.000 euro costituisce la cosiddetta soglia al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati e società ed amministrazioni non bancarie. Sempre l’Art. 49 D.Lgs. 231/2007 oltre ad abbassare la soglia a 1.000 euro (prima era 2500 euro) per la tracciabilità bancaria obbligatoria, prevede anche il divieto di pagamenti frazionati che si prefiggono di artatamente eludere l obbligo di tracciabilità: il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (comma 1 dell Art. 49 del D.Lgs. 231/2007).
E’ bene sapere che ai sensi dell Art. 50 del D.L. 201/2011 (cd. Manovra Salva Italia ), le violazioni commesse fino al 31.1.2012 (riferite alle nuove limitazioni d importo, ovvero comprese tra 1.000,00 e 2.499,99 euro). non costituiscono infrazione come specificato nel comma 1, secondo periodo, dell art. dall Art. 12 del D.L. 201/2011 inserito in sede di conversione nella legge 214/2011. Costituiscono infrazione per i pagamenti effettuati dopo il 1 gennaio 2013.