Secondo l’art.4, c.1 DL 95 / 2012 le società che generano più del 90% dei ricavi in rapporto con il proprio ente socio ed affidante sono soggette a liquidazione o privatizzazione obbligatoria. L art.4, c.3 DL 95 / 2012 contempla che gli obblighi di liquidazione o privatizzazione totale, al realizzarsi delle condizioni sopra descritte, non riguardi anche le società di gestione di servizi pubblici locali.
Recentemente, con parere 19.03.2013, n.13354 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) si affronta il tema concludendo che, qualora la società ancorchè di gestione di servizi (nel caso, dei rifiuti) generi più del 90% del proprio fatturato in rapporto con il Comune affidante, essa non deve essere obbligatoriamente posta in liquidazione o privatizzata .
A tale società si applicano in ogni caso i rigidi vincoli specifici (cui si rinvia, in materia di tempo determinato, lavoro flessibile e compenso stesso dei dipendenti) che in materia di personale previsti dall art.4, c.9 e ss. DL 95 / 2012, in aggiunta a quelli tipici di tutte le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette.
Si richiamano in estrema sintesi e non esaustivamente tali vincoli come quelli ex art.76, cc.4 e 7 DL 112 / 2008 ed ex art.1, c.557 e ss. Legge 296 / 2006, in materia di progressiva riduzione tendenziale dei costi di personale, di consolidamento dei costi stessi tra Comune e società, di limiti alle assunzioni del sistema complessivo se non nei termini del 40% dei costi del personale cessato nell esercizio precedente, purchè il rapporto tra spese del personale e spese correnti totali a livello consolidato non superi il 50%.